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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48105/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge (art. 192 c.p.p. e art. 27 Cost.) sostenendo che la motivazione della Corte d'appello sarebbe congetturale e non terrebbe conto che Petrotto non poteva avere manomesso i sigilli in quanto non disponeva delle chiavi dei locali e che si riforniva con autobotti; 2) violazione di legge (art. 56 c.p. e art. 192 c.p.p.) deducendo l'insussistenza dei requisiti dell'ipotesi tentata, per mancanza di atti idonei e univoci; 3) e 4) violazione di legge (art. 131-bis e art. 62 n. 4 c.p.) per omissione nella valutazione della causa di non punibilità e dell'attenuante per danno di lieve entità, in relazione alla quantità di acqua (169 mc) e al valore economico (circa 300 euro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo per i limiti di sindacato sulla motivazione e per esso eccedente i limiti di cognizione, condividendo la valutazione di merito secondo cui vi era rottura dei sigilli, collegamento dell'impianto al contatore manomesso e presenza di flusso d'acqua al momento del controllo; ha dichiarato inconferente o inammissibile il secondo motivo; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivi, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dei presupposti dell'art. 131-bis e nella concessione dell'attenuante per lieve entità del danno, nonché la valutazione sulla non particolare tenuità del fatto considerata la natura limitata e costosa della risorsa idrica. Di conseguenza i fatti sono stati riqualificati nella forma consumata (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.) e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la Corte ha ritenuto che, per gli elementi di fatto accertati (rottura dei sigilli, collegamento alla rete pubblica, flusso d'acqua), la condotta configurasse la sottrazione consumata di acqua potabile, anziché tentata.

  • art. 625 cod. pen. nn. 2 e 7

    Aggravanti applicate al reato di furto (più persone, mezzi fraudolenti o altri criteri): la riqualificazione nella forma consumata ha comportato l'applicazione di tali aggravanti secondo la ricostruzione dei giudici di merito.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo: il ricorrente sosteneva l'insussistenza degli elementi del tentativo, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione originaria e gli elementi di fatto erano compatibili con la consumazione; il secondo motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle sentenze di merito: il ricorrente ha denunciato carenza di motivazione, ma la Cassazione ha affermato i limiti del suo sindacato e che la Corte d'appello ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni che giustificano la decisione.

  • art. 27 Cost.

    Riferimento costituzionale evocato dal ricorrente in relazione alla colpevolezza e motivazione; la Corte di cassazione non ha ritenuto violato il principio in ragione della sufficienza della motivazione di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare i presupposti e ha ritenuto che, alla luce della natura limitata ma non trascurabile della risorsa idrica e dei costi di erogazione, non sussistessero i presupposti per applicare la causa.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per danno di lieve entità: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non basta che il danno sia lieve; occorre la speciale tenuità valutata dal giudice di merito, che qui è stata esclusa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso in Cassazione sulla motivazione: la sentenza richiama che il sindacato della Cassazione è limitato e che non può esercitarsi una piena revisione degli accertamenti di fatto fatta dal giudice di merito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Rinvio normativo sul divieto di decisioni surprise: la Corte ha affermato che la riqualificazione in termini coerenti con l'imputazione originaria non costituisce sorpresa né viola l'art. 521 c.p.p.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte ha osservato che l'assegnazione di una qualificazione più grave che non incida sulla pena non configura reformatio in peius.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati per il principio del giusto processo: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato i diritti della difesa né il principio del giusto processo interpretato dalla Corte EDU.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca la motivazione dei giudici di merito solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.: non può rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate, salvo vizi logici o giuridici espressamente denunciati.
  • Le censure sulla motivazione che si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili; il ricorrente deve indicare specifici vizi logico-giuridici per essere accolto in Cassazione.
  • Il giudice di legittimità può riqualificare il fatto in termini più gravi purché la nuova qualificazione sia coerente con la ricostruzione fattuale originaria e non determini sorpresa o pregiudizio alla difesa; tale riqualificazione non costituisce reformatio in peius se non incide sulla pena.
  • La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis e dell'attenuante per danno lieve è discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se priva di vizi logici o giuridici.
  • La mera indicazione del valore economico o della quantità del bene sottratto (es. 169 mc, 300 euro) non è di per sé sufficiente a ottenere la causa di non punibilità o l'attenuante; il giudice valuta la speciale tenuità anche in relazione alla natura della cosa e ai profili di gravità sociale.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza di merito è fondamentale specificare, nel motivo di ricorso, gli esatti elementi di prova e i vizi logici o normativi contestati così da permettere al giudice della legittimità di esercitare il proprio sindacato.

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