Cassazione Penale, Sentenza n. 48105/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge (art. 192 c.p.p. e art. 27 Cost.) sostenendo che la motivazione della Corte d'appello sarebbe congetturale e non terrebbe conto che Petrotto non poteva avere manomesso i sigilli in quanto non disponeva delle chiavi dei locali e che si riforniva con autobotti; 2) violazione di legge (art. 56 c.p. e art. 192 c.p.p.) deducendo l'insussistenza dei requisiti dell'ipotesi tentata, per mancanza di atti idonei e univoci; 3) e 4) violazione di legge (art. 131-bis e art. 62 n. 4 c.p.) per omissione nella valutazione della causa di non punibilità e dell'attenuante per danno di lieve entità, in relazione alla quantità di acqua (169 mc) e al valore economico (circa 300 euro).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo per i limiti di sindacato sulla motivazione e per esso eccedente i limiti di cognizione, condividendo la valutazione di merito secondo cui vi era rottura dei sigilli, collegamento dell'impianto al contatore manomesso e presenza di flusso d'acqua al momento del controllo; ha dichiarato inconferente o inammissibile il secondo motivo; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivi, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dei presupposti dell'art. 131-bis e nella concessione dell'attenuante per lieve entità del danno, nonché la valutazione sulla non particolare tenuità del fatto considerata la natura limitata e costosa della risorsa idrica. Di conseguenza i fatti sono stati riqualificati nella forma consumata (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.) e il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul furto: la Corte ha ritenuto che, per gli elementi di fatto accertati (rottura dei sigilli, collegamento alla rete pubblica, flusso d'acqua), la condotta configurasse la sottrazione consumata di acqua potabile, anziché tentata.
Aggravanti applicate al reato di furto (più persone, mezzi fraudolenti o altri criteri): la riqualificazione nella forma consumata ha comportato l'applicazione di tali aggravanti secondo la ricostruzione dei giudici di merito.
Norma sul tentativo: il ricorrente sosteneva l'insussistenza degli elementi del tentativo, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione originaria e gli elementi di fatto erano compatibili con la consumazione; il secondo motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per carenza di specificità.
Norma sulla motivazione delle sentenze di merito: il ricorrente ha denunciato carenza di motivazione, ma la Cassazione ha affermato i limiti del suo sindacato e che la Corte d'appello ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni che giustificano la decisione.
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale evocato dal ricorrente in relazione alla colpevolezza e motivazione; la Corte di cassazione non ha ritenuto violato il principio in ragione della sufficienza della motivazione di merito.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare i presupposti e ha ritenuto che, alla luce della natura limitata ma non trascurabile della risorsa idrica e dei costi di erogazione, non sussistessero i presupposti per applicare la causa.
Attenuante per danno di lieve entità: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non basta che il danno sia lieve; occorre la speciale tenuità valutata dal giudice di merito, che qui è stata esclusa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del ricorso in Cassazione sulla motivazione: la sentenza richiama che il sindacato della Cassazione è limitato e che non può esercitarsi una piena revisione degli accertamenti di fatto fatta dal giudice di merito.
Rinvio normativo sul divieto di decisioni surprise: la Corte ha affermato che la riqualificazione in termini coerenti con l'imputazione originaria non costituisce sorpresa né viola l'art. 521 c.p.p.
Riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte ha osservato che l'assegnazione di una qualificazione più grave che non incida sulla pena non configura reformatio in peius.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati per il principio del giusto processo: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato i diritti della difesa né il principio del giusto processo interpretato dalla Corte EDU.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca la motivazione dei giudici di merito solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.: non può rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate, salvo vizi logici o giuridici espressamente denunciati.
- Le censure sulla motivazione che si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili; il ricorrente deve indicare specifici vizi logico-giuridici per essere accolto in Cassazione.
- Il giudice di legittimità può riqualificare il fatto in termini più gravi purché la nuova qualificazione sia coerente con la ricostruzione fattuale originaria e non determini sorpresa o pregiudizio alla difesa; tale riqualificazione non costituisce reformatio in peius se non incide sulla pena.
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis e dell'attenuante per danno lieve è discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se priva di vizi logici o giuridici.
- La mera indicazione del valore economico o della quantità del bene sottratto (es. 169 mc, 300 euro) non è di per sé sufficiente a ottenere la causa di non punibilità o l'attenuante; il giudice valuta la speciale tenuità anche in relazione alla natura della cosa e ai profili di gravità sociale.
- Per impugnare efficacemente una sentenza di merito è fondamentale specificare, nel motivo di ricorso, gli esatti elementi di prova e i vizi logici o normativi contestati così da permettere al giudice della legittimità di esercitare il proprio sindacato.
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