Sentenza del 20/03/2015 n. 5633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana del 30 giugno 2008, contestandone la motivazione sui punti 1 e 2 dell’avviso di accertamento notificato il 6 dicembre 2004 per l’IVA relativa al 1999. In particolare, ha denunciato che la CTR aveva confermato senza adeguata spiegazione il rigetto della ricostruzione indiretta dei ricavi, basata sulle percentuali di ricarico delle autovetture usate, e la detraibilità dei costi contestati, senza esaminare le specifiche deduzioni dell’Ufficio circa la loro effettiva inerenza all’impresa anziché l’uso personale dell’imprenditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo apparente sia sull’inerenza dei costi, limitandosi ad aderire genericamente alla decisione di primo grado senza rispondere alle censure d’appello, sia sulla ricostruzione dei ricavi, richiamando uno scostamento «modesto» dalla media semplice senza indicare dati, calcoli o ragioni per preferire tale criterio alla media ponderale adottata dal Fisco. La sentenza è stata cassata limitatamente ai punti 1 e 2 dell’accertamento, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che dovrà esaminare compiutamente le risultanze e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Resta ferma, in quanto non investita dalla cassazione, la statuizione della CTR sulla sanzione di 2.892,16 euro per l’omessa regolarizzazione degli acquisti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ricorre, infatti, vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, quando il giudice di merito, come nella specie, manca di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
La decisione è censurabile in cassazione per vizio di motivazione quando non espone gli elementi decisivi e il ragionamento che collega tali elementi alla conclusione, impedendo il controllo sulla correttezza e logicità del percorso seguito.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8
La CTR aveva dichiarato dovuta, per l’omessa regolarizzazione degli acquisti, la sanzione di 2.892,16 euro. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale statuizione, avendo cassato la decisione soltanto sui punti 1 e 2 dell’accertamento.
Massime di principio
- La motivazione per relationem del giudice d’appello è ammissibile se il giudice rende riconoscibili, anche sinteticamente, le ragioni per cui respinge i motivi d’impugnazione e fa proprie le argomentazioni del primo giudice; la mera adesione generica e acritica non è sufficiente.
- Quando l’appello formula contestazioni specifiche, il giudice deve fornire una risposta che consenta di comprendere come le abbia esaminate e perché le abbia respinte; il rinvio alla decisione di primo grado non può sostituire tale valutazione.
- In un accertamento dei ricavi fondato sulle percentuali di ricarico, non basta qualificare come «modesto» lo scostamento: occorre indicare i dati e i calcoli rilevanti e motivare la scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale. La media semplice è utilizzabile quando i beni risultano omogenei.
- La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non decide automaticamente quale sia il corretto imponibile o se i costi siano inerenti: tali questioni devono essere nuovamente esaminate dal giudice di rinvio con motivazione completa.
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