Cassazione Civile, Ordinanza n. 20498/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e la sua accettazione da parte della resistente; conseguentemente, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia è stata accettata, la Corte ha escluso ogni provvedimento sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di legittimità avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. La ricorrente aveva affidato il ricorso a cinque motivi: i primi quattro lamentavano, sotto diversi profili, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato adeguamento della Corte d'appello al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, in relazione alla valutazione della concreta consistenza dei beni indicati in due contratti stipulati tra le parti (del 22 marzo 2001 e del 31 marzo 2005) e alla loro idoneità a integrare un complesso aziendale; in tale quadro venivano richiamati anche gli artt. 1362 e 1366 c.c., gli artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 c.c., l'art. 5, lett. b), del d.lgs. n. 114/1998. Il quinto motivo denunciava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali (artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c.) per la mancata ammissione di prove testimoniali. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dalla resistente con compensazione delle spese.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Era invocato dalla ricorrente come parametro della pretesa mancata conformazione della Corte d'appello al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Era richiamato nei motivi come vizio di omesso esame di fatti ritenuti decisivi, in relazione alla consistenza dei beni e alla loro qualificazione giuridica.
Era invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla qualificazione del rapporto contrattuale.
Richiamati ai fini dell'interpretazione del contratto.
artt. 1571, 1615, 2555 e 2562 c.c.
Richiamati ai fini della qualificazione del rapporto e della verifica se i beni contrattuali integrassero o meno un complesso aziendale.
art. 5, lett. b), d.lgs. n. 114/1998
Richiamato nel quadro della qualificazione del rapporto oggetto di causa.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali a sostegno della censura sulla mancata ammissione delle prove testimoniali.
artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c.
Richiamati per denunciare la pretesa violazione delle regole di ammissione e valutazione della prova testimoniale.
La Corte ha applicato la norma dichiarando estinto il giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente depositata e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente preclude una pronuncia sulle spese, salvo diverso accordo processuale rilevante nei limiti consentiti dalla legge.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, indipendentemente dalla loro fondatezza o infondatezza.
- La censura relativa alla mancata conformazione del giudice di rinvio al principio di diritto presuppone che vi sia una decisione di merito da scrutinare; se interviene la rinuncia al ricorso, tale verifica non viene più svolta.
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