Cassazione Penale, Sentenza n. 45904/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spinelli ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale per due motivi: (1) vizio di motivazione e mancata valutazione della gravità dell'episodio del 15 aprile 2024 alla luce del lungo periodo di affidamento e delle giustificazioni fornite; (2) illegittimità della decorrenza della pena dopo la revoca, dal momento che tra il 23 e il 26 aprile 2024 risultava già rientrato in carcere e poi scarcerato per avere interamente espiato la pena grazie al computo dei giorni di liberazione anticipata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che la revoca dell'affidamento è atto che può intervenire solo durante il periodo di prova e che, essendo il periodo di affidamento già concluso al momento della decisione (il condannato era già stato scarcerato il 26 aprile 2024), il provvedimento era viziato. La Corte ha ricordato la differenza tra giudizio di revoca (valutazione di singoli episodi incompatibili con la prosecuzione della prova) e giudizio sull'esito della prova (valutazione globale del periodo per stabilire il recupero sociale), e ha sottolineato l'irregolarità della procedura adottata rispetto alle regole di cui all'art. 678 c.p.p. (doppio grado de plano e, in caso di opposizione, contraddittorio).
Norme richiamate
art. 47, Ord. pen. (penultimo comma)
La revoca dell'affidamento in prova può intervenire durante il periodo di prova e valuta la gravità di singoli episodi che rendano incompatibile la prosecuzione della misura; non è lo strumento corretto per giudicare l'esito complessivo di una prova già conclusa.
art. 47-ter, comma 6, Ord. pen.
Norma richiamata nelle censure del ricorrente; la corte non fonda la decisione su questa disposizione ma la menziona nella contestazione relativa alla motivazione e al corretto uso delle norme sull'affidamento.
Richiamata dal ricorrente tra le norme contestate; dalla decisione non emerge applicazione diretta diversa dalla questione principale relativa alla competenza e al momento di valutazione della misura.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola la procedura per la valutazione dell'esito della misura alternativa (doppio grado davanti al tribunale di sorveglianza: decisione de plano e, in caso di opposizione, instaurazione del contraddittorio). La Corte ha ritenuto che tale procedura fosse applicabile al caso di valutazione dell'esito della prova e che il tribunale aveva invece adottato il rito della revoca, inidoneo una volta conclusa la prova.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47) è uno strumento che può essere utilizzato solo durante il periodo di prova e mira a verificare la gravità di singoli episodi che impediscano la prosecuzione della misura.
- Se il periodo di affidamento è già concluso, la valutazione da svolgere è sull'esito della prova (recupero sociale complessivo) e non sulla revoca: tale valutazione segue la procedura prevista dall'art. 678 c.p.p. (decisione de plano e, se opposta, contraddittorio).
- Ordinanze di revoca emesse dopo la scadenza del periodo di prova sono viziati sotto il profilo sostanziale e procedurale e possono essere annullate senza rinvio quando il provvedimento è inesistente rispetto alla competenza e alla natura del giudizio richiesto.
- In situazioni in cui il condannato sia già stato scarcerato per aver interamente espiato la pena (anche considerando giorni di liberazione anticipata), la difesa deve contestare la decorrenza e l'efficacia di eventuali provvedimenti di revoca che pretendano di far decorrere nuovamente la pena da data anteriore alla scarcerazione.
- Per la difesa: invocare la distinzione tra revoca e valutazione dell'esito della prova, segnalare eventuali violazioni della procedura di cui all'art. 678 c.p.p., e chiedere l'annullamento quando la revoca è stata disposta dopo la cessazione del periodo di prova.
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