Cassazione Civile, Ordinanza n. 24018/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società contro la banca presso cui la società, prima del fallimento, intratteneva un rapporto di conto corrente. Il fallimento chiedeva la revoca di numerose rimesse affluite sul conto tra settembre 2009 e marzo 2010, ritenute pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., perché avevano ridotto l'esposizione debitoria della cliente verso la banca nel periodo sospetto. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione di una somma determinata a seguito di CTU; la corte d'appello aveva confermato. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: primo, denunciava violazione dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e dell'art. 70 l.fall., sostenendo che i requisiti di consistenza e durevolezza andassero verificati con riguardo alle singole rimesse e non al mero rientro complessivo dell'esposizione; secondo, in via subordinata, lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la condanna restitutoria non avrebbe rispettato il limite quantitativo allegato dall'attrice come "rientro"; terzo, in ulteriore subordine, deduceva violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. per l'asserita errata valutazione del presupposto soggettivo della revocatoria, sostenendo che non fossero stati considerati gli indizi da essa dedotti sullo svolgimento del rapporto creditizio e sulla scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo e inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, il giudice deve verificare per ciascuna rimessa la sussistenza congiunta dei requisiti di consistenza e durevolezza richiesti dall'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.; tale verifica non può essere surrogata dal solo dato del saldo passivo finale o dalla differenza tra massima esposizione e saldo alla data di fallimento, poiché l'art. 70 l.fall. opera come norma di chiusura e fissa soltanto il limite massimo della restituzione. È stato invece ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la censura, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio sulla scientia decoctionis.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
consistenza e durevolezza
nei pagamenti/rimesse bancarie revocabili il giudice deve verificare, per ogni singola rimessa, la presenza dei requisiti di consistenza e durevolezza; non basta il mero rientro complessivo dell'esposizione
stabilisce soltanto il limite massimo dell'importo restituibile in revocatoria, ma non sostituisce l'accertamento della revocabilità delle singole rimesse
dedotto come vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto al limite restitutorio allegato
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari
richiamato dalla ricorrente sul tema della prova presuntiva della scientia decoctionis
Massime di principio
- In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, il controllo giudiziale deve avere ad oggetto ciascuna singola rimessa, verificandone la revocabilità alla luce dei requisiti previsti dalla legge; non è sufficiente un giudizio globale fondato sull'andamento complessivo del conto.
- La "consistenza" e la "durevolezza" non possono essere desunte automaticamente dal fatto che il saldo passivo al momento del fallimento sia inferiore al massimo scoperto registrato nel periodo sospetto.
- L'art. 70 l.fall. non individua il criterio per selezionare le rimesse revocabili, ma solo il tetto massimo della restituzione conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, specie in tema di presunzioni.
- La valutazione del materiale indiziario ai fini della scientia decoctionis rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la critica si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →