Cassazione Civile, Ordinanza n. 13432/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex lavoratore, destinatario di un'indennità di prepensionamento prevista dalla normativa regionale siciliana, che chiedeva fosse ricalcolata la base contributiva sulla base dell'indennità mensile effettivamente liquidata, con conseguente versamento dei contributi da parte della società subentrata alla Regione Siciliana e regolarizzazione della sua posizione assicurativa presso l'INPS, oltre alla riliquidazione della pensione. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto alla regolarizzazione contributiva. La corte d'appello, pur escludendo la prescrizione per effetto di un atto interruttivo, aveva comunque rigettato nel merito ritenendo che la contribuzione fosse volontaria e quindi disponibile, e che una conciliazione intervenuta davanti all'ufficio provinciale del lavoro avesse validamente compreso la rinuncia a ogni pretesa anche sui profili contributivi e assistenziali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione della normativa regionale e statale in tema di prepensionamento, perché la contribuzione non sarebbe stata volontaria ma obbligatoria; 2) violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., sostenendo la nullità delle transazioni aventi ad oggetto crediti contributivi, trattandosi di diritti indisponibili; 3) violazione dell'art. 2113 c.c., per erronea interpretazione delle conciliazioni del 2004 e 2006 come rinunce valide a diritti contributivi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui la contribuzione in questione ha natura obbligatoria di fonte legale e, quindi, non può essere validamente oggetto di transazione o rinuncia da parte del lavoratore. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le rinunce e transazioni sono ammissibili solo per diritti disponibili; non possono coprire obbligazioni contributive di fonte legale e indisponibili
richiamato dal ricorrente per sostenere l'indisponibilità della materia previdenziale
la contribuzione obbligatoria di fonte legale è indisponibile e non può essere validamente oggetto di pattuizioni tra lavoratore e datore di lavoro
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della posizione previdenziale e agli effetti dell'omesso o irregolare versamento dei contributi
art. 38 Cost.
la Corte richiama la tutela costituzionale dei diritti previdenziali del lavoratore
art. 6 l.r. Sicilia n. 42 del 1975
fonte del trattamento di prepensionamento e della contribuzione collegata
art. 4 l.r. Sicilia n. 42 del 1975
pone a carico della Regione l'onere contributivo, poi assunto dalla società subentrata
art. 14 Statuto Siciliano
richiamato per fondare la competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale
art. 17 Statuto Siciliano
richiamato per la competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite
Massime di principio
- La contribuzione previdenziale imposta direttamente dalla legge e finalizzata alla tutela assistenziale/previdenziale ha natura obbligatoria e indisponibile; non può essere trasformata in contribuzione volontaria per effetto di accordi tra lavoratore e datore di lavoro o ente obbligato.
- Le transazioni e le rinunce del lavoratore non possono incidere sull'obbligo contributivo in sé, ma al più sulle conseguenze patrimoniali del mancato versamento; tali pattuizioni sono inopponibili all'ente previdenziale quando contrastano con norme imperative.
- Quando la fonte dell'obbligazione contributiva è legale, la disciplina dell'art. 2113 c.c. non consente di ritenere validamente rinunciato il diritto alla regolarizzazione contributiva o alla corretta base di calcolo dei contributi.
- In presenza di una contribuzione prevista per legge a carico di un soggetto pubblico o del suo avente causa, il giudice deve verificare la natura dell'obbligazione e non può desumerne la disponibilità dal solo richiamo operativo a schemi di prosecuzione volontaria.
- Le rinunce contenute in conciliazioni extragiudiziali sono inefficaci, quanto ai profili previdenziali obbligatori, se mirano a comprimere diritti indisponibili tutelati dall'ordinamento previdenziale e dall'art. 38 Cost.
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