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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13432/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex lavoratore, destinatario di un'indennità di prepensionamento prevista dalla normativa regionale siciliana, che chiedeva fosse ricalcolata la base contributiva sulla base dell'indennità mensile effettivamente liquidata, con conseguente versamento dei contributi da parte della società subentrata alla Regione Siciliana e regolarizzazione della sua posizione assicurativa presso l'INPS, oltre alla riliquidazione della pensione. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto alla regolarizzazione contributiva. La corte d'appello, pur escludendo la prescrizione per effetto di un atto interruttivo, aveva comunque rigettato nel merito ritenendo che la contribuzione fosse volontaria e quindi disponibile, e che una conciliazione intervenuta davanti all'ufficio provinciale del lavoro avesse validamente compreso la rinuncia a ogni pretesa anche sui profili contributivi e assistenziali. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione della normativa regionale e statale in tema di prepensionamento, perché la contribuzione non sarebbe stata volontaria ma obbligatoria; 2) violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., sostenendo la nullità delle transazioni aventi ad oggetto crediti contributivi, trattandosi di diritti indisponibili; 3) violazione dell'art. 2113 c.c., per erronea interpretazione delle conciliazioni del 2004 e 2006 come rinunce valide a diritti contributivi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui la contribuzione in questione ha natura obbligatoria di fonte legale e, quindi, non può essere validamente oggetto di transazione o rinuncia da parte del lavoratore. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    le rinunce e transazioni sono ammissibili solo per diritti disponibili; non possono coprire obbligazioni contributive di fonte legale e indisponibili

  • art. 2114 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'indisponibilità della materia previdenziale

  • art. 2115 c.c.

    la contribuzione obbligatoria di fonte legale è indisponibile e non può essere validamente oggetto di pattuizioni tra lavoratore e datore di lavoro

  • art. 2116 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della posizione previdenziale e agli effetti dell'omesso o irregolare versamento dei contributi

  • art. 38 Cost.

    la Corte richiama la tutela costituzionale dei diritti previdenziali del lavoratore

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 42 del 1975

    fonte del trattamento di prepensionamento e della contribuzione collegata

  • art. 4 l.r. Sicilia n. 42 del 1975

    pone a carico della Regione l'onere contributivo, poi assunto dalla società subentrata

  • art. 14 Statuto Siciliano

    richiamato per fondare la competenza legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale

  • art. 17 Statuto Siciliano

    richiamato per la competenza legislativa concorrente in materia di legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite

Massime di principio

  • La contribuzione previdenziale imposta direttamente dalla legge e finalizzata alla tutela assistenziale/previdenziale ha natura obbligatoria e indisponibile; non può essere trasformata in contribuzione volontaria per effetto di accordi tra lavoratore e datore di lavoro o ente obbligato.
  • Le transazioni e le rinunce del lavoratore non possono incidere sull'obbligo contributivo in sé, ma al più sulle conseguenze patrimoniali del mancato versamento; tali pattuizioni sono inopponibili all'ente previdenziale quando contrastano con norme imperative.
  • Quando la fonte dell'obbligazione contributiva è legale, la disciplina dell'art. 2113 c.c. non consente di ritenere validamente rinunciato il diritto alla regolarizzazione contributiva o alla corretta base di calcolo dei contributi.
  • In presenza di una contribuzione prevista per legge a carico di un soggetto pubblico o del suo avente causa, il giudice deve verificare la natura dell'obbligazione e non può desumerne la disponibilità dal solo richiamo operativo a schemi di prosecuzione volontaria.
  • Le rinunce contenute in conciliazioni extragiudiziali sono inefficaci, quanto ai profili previdenziali obbligatori, se mirano a comprimere diritti indisponibili tutelati dall'ordinamento previdenziale e dall'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLicenziamentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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