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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18694/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta alcuna modifica nel merito della decisione di appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per truffa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, lamentando un vizio motivazionale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse errata nel ritenere integrati gli elementi del reato. La Corte ha però rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato perché il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica dell'apparato argomentativo; il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, che aveva valorizzato il compendio probatorio e l'assenza di giustificazioni alternative.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio motivazionale è censurabile in cassazione solo quando emerge un contrasto tra il percorso argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento; il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama il reato contestato e afferma che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto sussistenti i suoi elementi costitutivi sulla base delle prove acquisite e senza valide alternative giustificative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo della tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza individuare un effettivo errore di diritto o un vizio decisivo della motivazione.
  • In materia di truffa, la conferma della responsabilità è legittima quando la decisione di merito individua tutti gli elementi costitutivi del reato sulla base del compendio probatorio e in assenza di plausibili spiegazioni alternative.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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