Cassazione Penale, Ordinanza n. 09335/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato non specificato nel testo dell'ordinanza. Il primo motivo censurava l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del reato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e in sostanza meramente fattuale, perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di appello. Il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato, poiché in presenza di doppia conforme le sentenze di merito avevano già motivato in modo adeguato la non tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta, la reiterazione della medesima violazione commessa pochi giorni prima e l'elevata intensità del dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non consente di individuare con certezza il reato oggetto del giudizio, oltre al fatto che la sentenza di merito era già di condanna confermata in appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, la reiterazione di violazioni analoghe e l'elevata intensità del dolo rendano il fatto non tenue; la censura sul punto deve essere specifica e non meramente assertiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se l'impugnazione è stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che si risolvono in doglianze di fatto o riproducono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una censura specifica contro la motivazione di merito; è manifestamente infondata quando le sentenze di merito abbiano motivato congruamente sulla non tenuità valorizzando modalità della condotta, reiterazione del fatto e intensità del dolo.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione dei giudici di merito può essere apprezzata unitariamente ai fini del controllo di legittimità, e il ricorso che non evidenzi vizi logici o giuridici specifici è destinato all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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