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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26518/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello relativa a responsabilità per violazione dell'art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/2006 (gestione/rimozione rifiuti). Il ricorrente deduceva che al momento in cui venne a conoscenza dell'ordinanza comunale di rimozione non era più proprietario dell'area poiché questa era stata confiscata (passaggio in giudicato 27/06/2012), contestava inoltre la data di notifica del provvedimento (sosteneva 31/03/2013 anziché 31/01/2013) e l'assenza di correlazione tra la notifica successiva e la condanna; deduceva vizi motivazionali e la inesigibilità della prestazione a seguito della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione posta (inesigibilità della condotta per sopravvenuta confisca) sia questione di diritto e che la giurisprudenza consolidata esclude che il sequestro/ confisca renda impossibile l'obbligo di rimozione dei rifiuti: il destinatario dell'ordinanza deve ottenere l'autorizzazione giudiziale per accedere all'area e adempiere; la mera sopravvenuta indisponibilità non è causa di esonero. Il ricorrente non ha provato di aver chiesto accesso per la rimozione. Quanto alla presunta mancata correlazione fra contestazione e condanna, la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione descrivesse compiutamente il fatto e che il processo abbia consentito al ricorrente di difendersi. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna al pagamento delle spese processuali, obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in via equitativa ai sensi della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006 art. 255 comma 3

    Norma richiamata quale fattispecie penale relativa alla gestione omissiva dei rifiuti; la Corte interpreta che l'obbligo di rimozione sussiste anche se l'area è stata successivamente confiscata o sequestrata, salvo che il destinatario ottenga autorizzazione giudiziale per accedere.

  • D.Lgs. 152/2006 art. 192 comma 3 (rectius riferito come corrispondente normativo)

    Riferimento normativo parallelo alla disciplina sanzionatoria per gestione illecita di rifiuti; la Corte richiama la dottrina e giurisprudenza sul fatto che il sequestro non esonera dagli obblighi di rimozione.

  • Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Violazioni della motivazione e del contraddittorio dedotte dal ricorrente come presunte censure; la Corte osserva che molte deduzioni attengono a questioni giuridiche e non a vizi di motivazione idonei a fondare il ricorso.

  • Codice di procedura penale art. 619 comma 1

    Richiamato per il principio secondo cui, quando la decisione in diritto è comunque corretta, è possibile correggere la motivazione; ciò limita la portata di censure solo motivazionali.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma richiamata in relazione all'onere delle spese del procedimento che sono poste a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in tema di determinazione equitativa dell'ammenda (qui il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende), e per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta indisponibilità dell'area (sequestro o confisca) non esenta automaticamente il destinatario di un'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti dall'obbligo di adempiere; occorre, se l'accesso è impedito, chiedere l'autorizzazione al giudice per eseguire la rimozione.
  • La prova dell'impossibilità materiale di adempiere grava sul ricorrente: la semplice circostanza della confisca non costituisce di per sé causa di inesigibilità della condotta richiesta dalla normativa sui rifiuti.
  • La verifica della correlazione tra imputazione e sentenza non si esaurisce in un confronto letterale: non c'è violazione quando l'imputato è stato messo nella condizione concreta di conoscere l'accusa e difendersi e il fatto accertato è omogeneo o prevedibile rispetto a quello contestato.
  • Le censure in Cassazione che riguardano interpretazioni di diritto svolte dalle parti non costituiscono automaticamente un vizio motivazionale: se la questione è di diritto la Cassazione valuta la correttezza giuridica, e le argomentazioni difensive infondate non determinano vizio di motivazione.
  • Chi impugna deve prestare attenzione alle conseguenze dell'inammissibilità: oltre alle spese processuali, può essere applicata una somma equitativa alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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