Cassazione Penale, Sentenza n. 26518/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello relativa a responsabilità per violazione dell'art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/2006 (gestione/rimozione rifiuti). Il ricorrente deduceva che al momento in cui venne a conoscenza dell'ordinanza comunale di rimozione non era più proprietario dell'area poiché questa era stata confiscata (passaggio in giudicato 27/06/2012), contestava inoltre la data di notifica del provvedimento (sosteneva 31/03/2013 anziché 31/01/2013) e l'assenza di correlazione tra la notifica successiva e la condanna; deduceva vizi motivazionali e la inesigibilità della prestazione a seguito della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione posta (inesigibilità della condotta per sopravvenuta confisca) sia questione di diritto e che la giurisprudenza consolidata esclude che il sequestro/ confisca renda impossibile l'obbligo di rimozione dei rifiuti: il destinatario dell'ordinanza deve ottenere l'autorizzazione giudiziale per accedere all'area e adempiere; la mera sopravvenuta indisponibilità non è causa di esonero. Il ricorrente non ha provato di aver chiesto accesso per la rimozione. Quanto alla presunta mancata correlazione fra contestazione e condanna, la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione descrivesse compiutamente il fatto e che il processo abbia consentito al ricorrente di difendersi. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna al pagamento delle spese processuali, obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in via equitativa ai sensi della giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 art. 255 comma 3
Norma richiamata quale fattispecie penale relativa alla gestione omissiva dei rifiuti; la Corte interpreta che l'obbligo di rimozione sussiste anche se l'area è stata successivamente confiscata o sequestrata, salvo che il destinatario ottenga autorizzazione giudiziale per accedere.
D.Lgs. 152/2006 art. 192 comma 3 (rectius riferito come corrispondente normativo)
Riferimento normativo parallelo alla disciplina sanzionatoria per gestione illecita di rifiuti; la Corte richiama la dottrina e giurisprudenza sul fatto che il sequestro non esonera dagli obblighi di rimozione.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Violazioni della motivazione e del contraddittorio dedotte dal ricorrente come presunte censure; la Corte osserva che molte deduzioni attengono a questioni giuridiche e non a vizi di motivazione idonei a fondare il ricorso.
Codice di procedura penale art. 619 comma 1
Richiamato per il principio secondo cui, quando la decisione in diritto è comunque corretta, è possibile correggere la motivazione; ciò limita la portata di censure solo motivazionali.
Codice di procedura penale art. 616
Norma richiamata in relazione all'onere delle spese del procedimento che sono poste a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in tema di determinazione equitativa dell'ammenda (qui il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende), e per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta indisponibilità dell'area (sequestro o confisca) non esenta automaticamente il destinatario di un'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti dall'obbligo di adempiere; occorre, se l'accesso è impedito, chiedere l'autorizzazione al giudice per eseguire la rimozione.
- La prova dell'impossibilità materiale di adempiere grava sul ricorrente: la semplice circostanza della confisca non costituisce di per sé causa di inesigibilità della condotta richiesta dalla normativa sui rifiuti.
- La verifica della correlazione tra imputazione e sentenza non si esaurisce in un confronto letterale: non c'è violazione quando l'imputato è stato messo nella condizione concreta di conoscere l'accusa e difendersi e il fatto accertato è omogeneo o prevedibile rispetto a quello contestato.
- Le censure in Cassazione che riguardano interpretazioni di diritto svolte dalle parti non costituiscono automaticamente un vizio motivazionale: se la questione è di diritto la Cassazione valuta la correttezza giuridica, e le argomentazioni difensive infondate non determinano vizio di motivazione.
- Chi impugna deve prestare attenzione alle conseguenze dell'inammissibilità: oltre alle spese processuali, può essere applicata una somma equitativa alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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