Cassazione Penale, Ordinanza n. 26788/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per una truffa realizzata mediante appropriazione dell'identità digitale e acquisizione del relativo profitto. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'erronea individuazione della fattispecie imputata, con riflessi sul regime di procedibilità, nonché la carenza o insussistenza dell'elemento soggettivo e la prova del concorso nel reato; 2) la pretesa non corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito; 3) la contestazione del riconoscimento della recidiva; 4) la censura sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi erano generici, privi di specificità e meramente reiterativi, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello e miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque generico, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava adeguata, avendo valorizzato la gravità del fatto, la progressione della pericolosità e il mezzo usato per commettere la truffa.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un effettivo confronto con la motivazione impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
La determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri di legge e sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o reiterative e non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sulla procedibilità deve indicare in modo preciso perché la sussunzione operata dal giudice di merito sarebbe erronea; altrimenti difetta di specificità.
- La contestazione dell'elemento soggettivo e del concorso di persone deve misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e non può risolversi in affermazioni astratte o apodittiche.
- La determinazione della pena, incluse le valutazioni sulla recidiva e sulla misura degli aumenti o diminuzioni, è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza di motivazione, non per una diversa opinione sulla congruità della sanzione.
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