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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17531/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una socia al 20% di una s.r.l., in conseguenza della presunzione di distribuzione extracontabile di utili derivante da un accertamento di maggior reddito imponibile effettuato nei confronti della società partecipata per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’Agenzia, determinando un maggior reddito di capitale in misura ridotta e applicando sanzioni al minimo. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva attribuito efficacia di giudicato, nei confronti della socia, a una sentenza resa nel giudizio relativo alla società, ma non ancora passata in giudicato; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e altre disposizioni, censurando il passaggio motivazionale con cui il giudice di merito aveva escluso la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento tra valore normale OMI e prezzo dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’errore della CTR nell’aver applicato l’art. 2909 c.c. a una sentenza non ancora passata in giudicato, quindi priva di efficacia vincolante nei confronti della socia.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera solo per le decisioni passate in giudicato; una sentenza non definitiva non può essere opposta come fatto vincolante in un giudizio diverso, neppure se relativo a soggetti collegati.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata dall’Agenzia per sostenere la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Il giudicato di una sentenza può essere opposto in un diverso giudizio solo quando la decisione sia passata in cosa giudicata; una pronuncia ancora sub iudice non può essere utilizzata come base vincolante per accertamenti fiscali a carico di soggetti diversi o collegati.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
  • In materia di accertamenti fiscali sui soci di società a ristretta base partecipativa, il giudice di merito non può fondare la decisione sulla pretesa efficacia esterna di una sentenza relativa alla società se tale sentenza non è definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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