Sentenza del 01/04/2021 n. 1783 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione/definizione agevolata ("rottamazione") AT-xxxxxxx relativa a IRPEF+altro anno 2017. Il ricorrente contestava: (1) l'illegittima declaratoria di difetto di giurisdizione sui crediti non tributari; (2) la corretta decorrenza degli effetti della procedura di definizione agevolata e la determinazione del minor debito (in particolare la falcidia di sanzioni, interessi di mora e aggio riferita a cartelle garantite da ipoteca); (3) il diritto al rimborso di eventuali somme versate in eccesso a seguito dell'applicazione errata da parte del Concessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che gli effetti della definizione agevolata (sospensione dei termini, sospensione degli obblighi di pagamento, divieto di nuove azioni esecutive, diritto a certificati di regolarità, e la falcidia delle somme dovute) decorrono dalla mera presentazione dell'istanza di adesione e non dalla successiva comunicazione di ammissione del Concessionario. Ne consegue che somme versate dopo la presentazione dell'istanza possono essere assoggettate agli effetti della rottamazione e, se risultasse un versamento in eccesso, il contribuente ha diritto al rimborso ex art. 68 D.Lgs. 546/1992 in conseguenza della pronuncia. La CTR ha inoltre escluso la necessità di un previo formale ricorso per rimborso agli enti impositori come condizione per ottenere la restituzione, ritenendo che il rimborso sia effetto consequenziale della pronuncia giudiziaria. Spese di lite poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e liquidate secondo il dispositivo.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016
L'art.6 (commi 3,5,8 lett. b) collega gli effetti della definizione agevolata alla presentazione dell'istanza: sospensione di termini di prescrizione/decadenza, sospensione obblighi di pagamento per rate successive al 31/12/2016, preclusione di nuove azioni esecutive; le somme versate anteriormente alla "definizione" restano definitivamente acquisite. La CTR interpreta "definizione" come la mera presentazione dell'istanza e non la successiva comunicazione di ammissione del Concessionario.
art. 1-quater D.L. n. 50/2017
Stabilisce effetti favorevoli ex lege (es. rilascio certificati di regolarità fiscale o erogazione rimborsi) conseguenti alla sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata; usata dalla CTR per confermare che gli effetti decorrono dalla presentazione.
art. 54 D.L. n. 50/2017
Nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, la sola presentazione dell'istanza consente il rilascio del DURC; citato a sostegno della tesi che gli effetti decorrono dalla presentazione.
art. 3 Costituzione
Principio di uguaglianza invocato per evidenziare l'arbitrarietà e la disparità di trattamento che deriverebbero dall'attribuire rilevanza alla data di ammissione del Concessionario anziché alla presentazione dell'istanza.
art. 68 D.Lgs. 546/1992
Stabilisce che il rimborso dei tributi versati indebitamente o in eccesso è effetto consequenziale della pronuncia giudiziaria; la CTR lo utilizza per affermare che non è necessaria una preventiva istanza di rimborso all'ente impositore quando il diritto al rimborso deriva dalla sentenza.
art. 21, comma 2 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla controparte come presunta necessità di istanza amministrativa di rimborso; la CTR ha ritenuto che tale requisito non possa precludere il rimborso spettante in conseguenza della pronuncia giudiziale ai sensi dell'art.68.
Massime di principio
- La data rilevante per far decorrere gli effetti della definizione agevolata (rottamazione) è la mera presentazione dell'istanza di adesione: dalla presentazione decorrono sospensioni, preclusioni esecutive e i benefici di riduzione (falcidia).
- Se il contribuente ha versato somme dopo la presentazione dell'istanza ma prima della comunicazione di ammissione del Concessionario, tali versamenti devono essere valutati alla luce della definizione agevolata e possono dar luogo a rideterminazione del debito e rimborso delle somme versate in eccesso.
- Le somme versate anteriormente alla presentazione dell'istanza (alla "definizione" intesa come presentazione) sono, per il contenuto della norma, definite come definitivamente acquisite e non rimborsabili; tuttavia l'interpretazione deve sempre valutare le specifiche date e modalità dei versamenti.
- Non è sempre necessario presentare un preventivo ricorso amministrativo di rimborso presso i singoli enti per ottenere la restituzione: il rimborso delle somme pagate in eccesso può essere ottenuto ex lege in conseguenza di una pronuncia favorevole (art.68 D.Lgs.546/1992).
- Per evitare disparità di trattamento e rischi di incertezza, in procedure analoghe va considerata la protezione del contribuente dalla variabilità dei tempi di istruttoria del Concessionario: l'istanza produce effetti immediati e autonomi rispetto all'iter amministrativo successivo.
- In giudizio è utile specificare data e modalità dei pagamenti (ante/post presentazione dell'istanza; se effettuati in corso di procedure esecutive) perché determinano l'applicabilità dei benefici della definizione e l'eventuale diritto al rimborso.
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