Ordinanza n. 371/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento; del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito, NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA: A) del Decreto n. -OMISSIS- del 9.12.2025 della D.S. dell’ICS -OMISSIS- di -OMISSIS- di -OMISSIS-; B) del Modello H; C) del PEI anno scolastico 2025-2026 dell’ICS -OMISSIS- di -OMISSIS-; D) del Verbale GLO del 19.11.2025, Prot. -OMISSIS-, documenti che hanno determinato 9 ore di sostegno scolastico per il minore, in luogo delle 18, al medesimo necessitanti, notificati a mani in data 9.12.2025, (all. 1, 2, 3 e 4). E) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 9 ore settimanali di sostegno scolastico, connessa al decreto dirigenziale, al Modello H, al PEI 2025-2026 e al verbale GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del minore a ottenere 18 ore settimanali di sostegno, o comunque il riconoscimento del numero di ore ritenuto necessario dal Tribunale, impugnando gli atti che avevano determinato l'assegnazione di sole 9 ore. Ha dedotto l'inadeguatezza del monte ore rispetto alla situazione di disabilità del minore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e la contraddittorietà interna della documentazione procedimentale. In particolare, il verbale GLO attestava la necessità di un maggior numero di ore per consentire il raggiungimento delle competenze attese; il PEI descriveva compromissioni dell'autonomia, difficoltà di attenzione e necessità di stimoli e supporto, mentre indicava 9 ore di sostegno, precisando che sarebbero state opportune 18 ore. Il TAR aveva già ordinato in sede monocratica il riesame degli atti e la riformulazione del PEI. L'amministrazione si è costituita con una memoria priva di concreta documentazione e ha comunicato di avere assegnato le maggiori ore in esecuzione del decreto cautelare, senza dimostrare la riformulazione del PEI né una nuova autonoma valutazione dell'effettivo fabbisogno del minore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto monocratico e disponendo il riesame del PEI 2025-2026. L'amministrazione dovrà riformulare il PEI e rideterminare, con adeguata motivazione, un numero di ore di sostegno congruo rispetto all'effettivo fabbisogno soggettivo del minore. Il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris nella contraddittorietà interna del PEI, che da un lato descriveva concrete esigenze di assistenza e dall'altro fissava il sostegno in 9 ore, riconoscendo in parentesi l'opportunità di 18 ore. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora per l'avanzamento dell'anno scolastico, ormai nel secondo quadrimestre, e per la natura fondamentale degli interessi coinvolti. L'assegnazione delle ore effettuata dall'amministrazione in mera esecuzione del decreto cautelare non è stata considerata sostitutiva del riesame sostanziale richiesto. L'amministrazione resistente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
situazione soggettiva di disabilità
La condizione di disabilità dell'alunno costituisce parametro rilevante per valutare l'adeguatezza delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.
La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR nella fase cautelare collegiale.
Il decreto monocratico cautelare ha ordinato il riesame degli atti e la riformulazione del PEI con assegnazione delle ore necessarie.
L'amministrazione è stata rilevata inadempiente all'obbligo di depositare gli atti del procedimento, essendosi costituita con una memoria di mero stile.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico, il PEI deve essere coerente con la situazione soggettiva dell'alunno e con le esigenze di autonomia, attenzione e supporto descritte nella stessa documentazione; la contraddittorietà interna tra tali elementi e il monte ore assegnato integra un serio indice di illegittimità rilevante in sede cautelare.
- L'amministrazione scolastica, a fronte di un provvedimento cautelare che ordina il riesame, non può limitarsi ad assegnare le ore in mera esecuzione dell'ordine giudiziale: deve svolgere una nuova e autonoma valutazione dell'effettivo fabbisogno dell'alunno, riformulare il PEI e motivare adeguatamente la determinazione finale.
- L'avanzamento dell'anno scolastico e la natura fondamentale del diritto all'inclusione scolastica possono integrare il periculum in mora necessario per l'accoglimento della tutela cautelare.
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