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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto complesso di cessione del 50% delle quote di una società tra le parti, inizialmente regolato da una scrittura privata del 3 novembre 2005 e poi da un rogito notarile del 12 aprile 2006. A seguito di tali accordi furono emesse cambiali, poi poste a base di un atto di precetto per euro 12.357,08. I ricorrenti hanno sostenuto che quelle cambiali fossero state rilasciate solo a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte nella cessione di quote, e che il debito sottostante si fosse estinto perché essi avrebbero pagato i debiti verso banche e fornitori, con conseguente venir meno della causa delle cambiali. In subordine, hanno chiesto la ricostruzione complessiva dei rapporti di dare-avere tra le parti e la compensazione con un ulteriore credito di euro 7.971,00. I motivi di ricorso per cassazione hanno denunciato: omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; violazione dell’autonomia negoziale e degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. per avere la Corte d’appello valorizzato la scrittura privata anziché il contratto definitivo notarile; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione per non avere considerato l’esito della CTU/ATP; violazione dell’art. 1241 c.c. per la mancata compensazione; violazione degli artt. 2722 e 2729 c.c. e degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. per la qualificazione del rapporto come unitario e per la ritenuta persistenza del debito. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e non rispettavano l’onere di autosufficienza, non trascrivendo gli atti negoziali e gli elementi necessari alla verifica delle censure; inoltre, hanno omesso di aggredire una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancanza di prova dell’estinzione del debito tramite le procedure esecutive. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui l’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata, non per mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti. La Corte ha infine ricordato che la quietanza non ha di regola efficacia negoziale liberatoria o confessoria, salvo elementi inequivoci di rinuncia o transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello di Perugia che aveva rigettato l’opposizione a precetto. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto l’onere di specificare e trascrivere i documenti contrattuali e gli atti esecutivi su cui fondavano le censure, che i motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, e che comunque la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio autonoma e non attaccata, cioè la mancata prova dell’avvenuto soddisfacimento del debito tramite le esecuzioni indicate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    La censura di violazione della norma non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o dell’interpretazione dei fatti già compiuta dal giudice di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare il materiale probatorio ritualmente acquisito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie senza indicare una reale violazione dei criteri legali di valutazione della prova.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione richiede l’allegazione chiara e intelligibile dei crediti contrapposti e la loro effettiva dimostrazione.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto negoziale, ma la diversa lettura del contratto non è di per sé sindacabile in cassazione.

  • art. 1322 c.c.

    L’autonomia negoziale non consente di censurare in cassazione una interpretazione contrattuale se non denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto può essere censurata solo deducendo la specifica violazione dei canoni ermeneutici e trascrivendo le clausole rilevanti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il ricorrente che contesti l’interpretazione del contratto deve indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sostenere che il contratto definitivo avrebbe sostituito il preliminare; la Corte afferma però che la ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di fatto del merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’insussistenza o l’estinzione del credito incombeva sugli opponenti/ricorrenti.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa di valorizzare prove testimoniali o presuntive in contrasto con il contenuto degli atti scritti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per sostenere l’uso di presunzioni sulla unitarietà dei rapporti, ma la Corte ha negato che ciò bastasse a superare la motivazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente di violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito, quindi inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando sollecita una nuova lettura delle prove o è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché i motivi non individuavano un vero errore di diritto ma contestavano l’apprezzamento dei fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme sono precluse censure di merito ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la critica all’interpretazione di un contratto è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e si trascrivono le clausole rilevanti; non basta contrapporre una propria lettura del testo a quella del giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata contenga, anche implicitamente, il rigetto della domanda o della questione; inoltre, se una autonoma ratio decidendi non viene censurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
  • L’onere di provare l’insussistenza o l’estinzione del credito azionato grava sulla parte che si oppone al precetto fondato su titoli formalmente regolari.
  • La quietanza a saldo non ha di regola valore negoziale liberatorio o confessoria, salvo che dal testo o da elementi univoci emerga la chiara volontà di rinunciare o transigere su ulteriori diritti.
  • In presenza di doppia decisione conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato e non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La compensazione tra crediti deve essere allegata e provata in modo chiaro e completo; censure generiche o poco intellegibili sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteCessione del credito
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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