Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto complesso di cessione del 50% delle quote di una società tra le parti, inizialmente regolato da una scrittura privata del 3 novembre 2005 e poi da un rogito notarile del 12 aprile 2006. A seguito di tali accordi furono emesse cambiali, poi poste a base di un atto di precetto per euro 12.357,08. I ricorrenti hanno sostenuto che quelle cambiali fossero state rilasciate solo a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte nella cessione di quote, e che il debito sottostante si fosse estinto perché essi avrebbero pagato i debiti verso banche e fornitori, con conseguente venir meno della causa delle cambiali. In subordine, hanno chiesto la ricostruzione complessiva dei rapporti di dare-avere tra le parti e la compensazione con un ulteriore credito di euro 7.971,00. I motivi di ricorso per cassazione hanno denunciato: omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; violazione dell’autonomia negoziale e degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. per avere la Corte d’appello valorizzato la scrittura privata anziché il contratto definitivo notarile; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione per non avere considerato l’esito della CTU/ATP; violazione dell’art. 1241 c.c. per la mancata compensazione; violazione degli artt. 2722 e 2729 c.c. e degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. per la qualificazione del rapporto come unitario e per la ritenuta persistenza del debito. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e non rispettavano l’onere di autosufficienza, non trascrivendo gli atti negoziali e gli elementi necessari alla verifica delle censure; inoltre, hanno omesso di aggredire una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancanza di prova dell’estinzione del debito tramite le procedure esecutive. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui l’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata, non per mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti. La Corte ha infine ricordato che la quietanza non ha di regola efficacia negoziale liberatoria o confessoria, salvo elementi inequivoci di rinuncia o transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello di Perugia che aveva rigettato l’opposizione a precetto. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero assolto l’onere di specificare e trascrivere i documenti contrattuali e gli atti esecutivi su cui fondavano le censure, che i motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, e che comunque la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio autonoma e non attaccata, cioè la mancata prova dell’avvenuto soddisfacimento del debito tramite le esecuzioni indicate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
La censura di violazione della norma non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o dell’interpretazione dei fatti già compiuta dal giudice di appello.
Il giudice può valorizzare il materiale probatorio ritualmente acquisito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del merito.
La doglianza è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie senza indicare una reale violazione dei criteri legali di valutazione della prova.
La compensazione richiede l’allegazione chiara e intelligibile dei crediti contrapposti e la loro effettiva dimostrazione.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto negoziale, ma la diversa lettura del contratto non è di per sé sindacabile in cassazione.
L’autonomia negoziale non consente di censurare in cassazione una interpretazione contrattuale se non denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
L’interpretazione del contratto può essere censurata solo deducendo la specifica violazione dei canoni ermeneutici e trascrivendo le clausole rilevanti.
Il ricorrente che contesti l’interpretazione del contratto deve indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
Richiamato per sostenere che il contratto definitivo avrebbe sostituito il preliminare; la Corte afferma però che la ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di fatto del merito.
L’onere di provare l’insussistenza o l’estinzione del credito incombeva sugli opponenti/ricorrenti.
Richiamato in relazione alla pretesa di valorizzare prove testimoniali o presuntive in contrasto con il contenuto degli atti scritti.
Richiamato per sostenere l’uso di presunzioni sulla unitarietà dei rapporti, ma la Corte ha negato che ciò bastasse a superare la motivazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente di violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito, quindi inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando sollecita una nuova lettura delle prove o è precluso dalla doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché i motivi non individuavano un vero errore di diritto ma contestavano l’apprezzamento dei fatti.
In presenza di doppia decisione conforme sono precluse censure di merito ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la critica all’interpretazione di un contratto è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e si trascrivono le clausole rilevanti; non basta contrapporre una propria lettura del testo a quella del giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata contenga, anche implicitamente, il rigetto della domanda o della questione; inoltre, se una autonoma ratio decidendi non viene censurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- L’onere di provare l’insussistenza o l’estinzione del credito azionato grava sulla parte che si oppone al precetto fondato su titoli formalmente regolari.
- La quietanza a saldo non ha di regola valore negoziale liberatorio o confessoria, salvo che dal testo o da elementi univoci emerga la chiara volontà di rinunciare o transigere su ulteriori diritti.
- In presenza di doppia decisione conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato e non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La compensazione tra crediti deve essere allegata e provata in modo chiaro e completo; censure generiche o poco intellegibili sono inammissibili.
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