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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36060/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 18 agosto 1988 con la quale il venditore si obbligava a trasferire all'acquirente, in proprio e quale rappresentante di altri soggetti da nominare, l'intero pacchetto azionario di una società titolare di un villaggio turistico, di un camping e di un hotel, al prezzo di 17 miliardi di lire, pagabile in quattro rate. Dopo il pagamento delle prime due rate e il trasferimento di una prima quota di azioni a soggetti indicati dall'acquirente, gli eredi del venditore chiesero il pagamento delle rate residue e si instaurarono più giudizi, riuniti e definiti con sentenze di merito e una precedente pronuncia di legittimità. Nel giudizio definito con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Messina ridusse il prezzo dovuto dall'acquirente ma lo condannò comunque al pagamento di somme in favore degli eredi del venditore, oltre a prevedere il trasferimento delle azioni in loro possesso. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame del fatto decisivo relativo al corretto calcolo della riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c., sostenendo che la quota mancante rispetto al 100% del capitale era del 9,7% ma che, poiché la base del prezzo era la metà del pacchetto, la riduzione avrebbe dovuto essere raddoppiata; con il secondo ha censurato la stima dei terreni mancanti dal complesso aziendale, contestando il criterio di valutazione seguito dal c.t.u. e recepito dalla Corte d'appello, che aveva applicato un parametro di mercato ritenuto inidoneo; con il terzo ha dedotto che la riduzione del prezzo avrebbe dovuto tenere conto non solo dei posti letto effettivamente esistenti (403 rispetto ai 500 contrattualmente previsti), ma anche del dato della licenza che autorizzava soltanto 314 posti letto, e quindi di una divergenza ancora più grave, trascurata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva omesso di considerare che la riduzione del prezzo, riferita alla parte di capitale effettivamente da trasferire, doveva essere calcolata su una base pari alla metà del pacchetto, con conseguente corretta incidenza del 9,7% da raddoppiare. Ha ritenuto fondato il terzo motivo perché il giudice di appello, nel calcolare la riduzione del prezzo per il minor numero di posti letto, aveva trascurato un fatto decisivo specificamente dedotto in appello, ossia che la licenza autorizzava solo 314 posti letto. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile in applicazione del principio della doppia conforme, poiché la questione di fatto relativa alla stima dei terreni era stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito e il ricorrente non aveva indicato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il fatto storico non sia stato effettivamente considerato dal giudice di merito; è inammissibile quando operi la doppia conforme e il ricorrente non indichi la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    In presenza di sentenze di primo e di secondo grado conformi sulle questioni di fatto, la deduzione di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve specificare in che misura divergano le ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado, quando invochi di superare la doppia conforme.

  • art. 1480 c.c.

    La riduzione del prezzo per vendita di cosa parzialmente altrui va commisurata alla parte effettivamente mancata rispetto a quella promessa, con conseguente necessità di ancorare il calcolo alla corretta base di riferimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico, discusso tra le parti, non sia stato considerato dal giudice di merito e sia potenzialmente idoneo a mutare l'esito della lite.
  • Quando si è in presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
  • La riduzione del prezzo conseguente alla vendita di cosa parzialmente altrui deve essere calcolata sulla corretta base contrattuale: se il prezzo è stato pattuito con riferimento a una frazione del bene o della partecipazione, la percentuale di difformità va rapportata a tale frazione e non all'intero bene in modo improprio.
  • Nel valutare il minor valore di un complesso aziendale o immobiliare venduto unitamente ad attività e pertinenze, il giudice di merito deve considerare i fatti specificamente allegati che incidono sulla consistenza effettiva del bene promesso, inclusi i dati autorizzativi e funzionali quando siano rilevanti per la sua utilizzabilità economica.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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