Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Una azienda agricola aveva convenuto in giudizio un soggetto indicato come intermediario e una compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una grandinata del maggio 2013. La domanda si fondava sull'assunto che la copertura assicurativa fosse stata attivata, o comunque che l'azienda avesse maturato un legittimo e incolpevole affidamento sulla sua attivazione, avendo consegnato il 7 maggio 2013 la documentazione necessaria a un soggetto ritenuto subagente dell'agenzia assicurativa. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova del rapporto assicurativo e dei presupposti dell'affidamento incolpevole. In appello l'attrice aveva anche chiesto l'ammissione di un documento già richiesto ex art. 210 c.p.c. in primo grado; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile tale produzione e poi rigettato l'appello. In cassazione l'azienda agricola deduceva: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto inammissibile il documento, pur non essendo in possesso della parte nel giudizio di primo grado, e per averle attribuito l'onere di reiterare la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione del documento e della testimonianza di un teste, che sarebbero stati decisivi per dimostrare l'affidamento incolpevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché non era stata prodotta la relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria per verificare il rispetto del termine breve per il ricorso. La Corte ha rilevato che, ai fini della prova della notifica della sentenza, occorre la produzione della relata e, se del caso, dell'avviso di ricevimento; in difetto opera il termine lungo, salvo che la parte destinataria ammetta la notificazione, espressamente o per facta concludentia. Nel caso concreto il ricorrente aveva affermato nel ricorso che la sentenza era stata notificata, ma agli atti non risultava la relata. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma asseritamente violata per la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale in appello; la Corte, però, non esamina nel merito la censura perché il ricorso è dichiarato improcedibile.
È evocato dal ricorrente come base della precedente richiesta di acquisizione documentale in primo grado; la Corte non si pronuncia sul punto per improcedibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso, prospettato per la dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo, relativo al dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
In mancanza di prova della notificazione della sentenza, trova applicazione il termine lungo per impugnare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza della definizione del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la parte che invochi il termine breve deve produrre la relata di notificazione della sentenza e, se la notifica è avvenuta a mezzo posta, anche l'avviso di ricevimento; in mancanza, non è dimostrato il decorso del termine breve.
- La mera affermazione contenuta nel ricorso che la sentenza sia stata notificata non basta, da sola, a supplire alla mancanza della documentazione necessaria, salvo che la notificazione risulti ammessa in modo espresso o per facta concludentia dalla stessa parte interessata.
- Se manca la prova della notificazione della sentenza impugnata, il ricorso può essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti normativi, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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