Cassazione Civile, Sentenza n. 6089/2021 del 04/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittima la successione di contratti a termine stipulati tra i lavoratori e l'Azienda Sanitaria e aveva quantificato il danno in dieci mensilita di retribuzione ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. L'Azienda Sanitaria deduceva, in tre motivi, che: 1) il limite dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 andrebbe computato rispetto a ciascuna procedura concorsuale e non cumulativamente; 2) l'art. 32, comma 5, L. 183/2010 non sarebbe applicabile all'impiego pubblico privatizzato; 3) l'indennizzo sarebbe eccessivo rispetto al periodo di servizio. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale chiedendo la conversione a tempo indeterminato e una maggiore indennita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha confermato che la successione di contratti a termine con la stessa amministrazione per mansioni equivalenti oltre il limite complessivo di 36 mesi e' illegittima e che tale limite previsto dall'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 si applica anche all'impiego pubblico privatizzato, computato cumulativamente e non per singola procedura concorsuale. Ha escluso la possibilita' di conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato nell'ambito della pubblica amministrazione (art. 36 D.Lgs. 165/2001), confermando che la tutela e' risarcitoria. Ha altresi' ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di danno di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e la quantificazione operata dal giudice di merito (10 mensilita'), non rilevando vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. Ha compensato le spese e dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 368, art. 5, comma 4-bis
La Corte ha ritenuto applicabile all'impiego pubblico privatizzato il divieto di successione di contratti a termine per oltre 36 mesi con lo stesso datore di lavoro per mansioni equivalenti; tale limite va computato cumulativamente e non per singola procedura concorsuale.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36
L'art. 36 integra la disciplina dell'impiego pubblico con le regole del D.Lgs. 368/2001; la legge esclude la conversione automatica a tempo indeterminato per i contratti pubblici reiterati e prevede tutela risarcitoria.
Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5
La norma fornisce una presunzione legale di danno, con indennizzo predeterminato tra un minimo e un massimo che esonera il lavoratore dall'onere probatorio; il giudice di merito determina l'importo entro quei limiti.
Direttiva 1999/70/CE e accordo quadro allegato, clausola 5
La direttiva e l'accordo quadro orientano l'interpretazione antiabusiva, giustificando l'introduzione del limite dei 36 mesi per prevenire l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine.
Legge 11 maggio 1966, n. 604, art. 8
Citate in relazione alla quantificazione delle tutele risarcitorie, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale prevista dall'art. 32 L. 183/2010 nel caso di reiterazione dei contratti a termine.
D.P.R. 115/2002 art. 13 quater (come integrato dalla L. 228/2012 art.1 co.17)
Rilevato ai fini processuali per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Il limite complessivo di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 si applica anche all'impiego pubblico privatizzato e va computato cumulativamente per lo stesso lavoratore e le stesse mansioni, indipendentemente dall'avvio di nuove procedure concorsuali.
- La reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione non determina la conversione automatica a tempo indeterminato: la tutela prevista per il lavoratore e' risarcitoria, non costitutiva, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
- In caso di abuso per successione di contratti a termine, trova applicazione la presunzione di danno dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010: il giudice di merito quantifica l'indennizzo entro i limiti minimi e massimi previsti, esonerando il lavoratore dall'onere di provare il danno specifico, salvo che il lavoratore provi danni ulteriori.
- Le circolari e i pareri amministrativi non possono prevalere sulla norma: l'interpretazione che consenta la reiterazione illimitata mediante nuove procedure concorsuali e' incompatibile con la ratio antiabusiva della normativa.
- I rimedi in sede di cassazione sulla quantificazione dell'indennizzo sono limitati al vizio di motivazione deducibile ex art. 360 n.5 c.p.c.; non e' consentito un nuovo esame del merito sulla misura dell'indennizzo se la motivazione del giudice di merito non e' viziata.
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