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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6089/2021 del 04/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittima la successione di contratti a termine stipulati tra i lavoratori e l'Azienda Sanitaria e aveva quantificato il danno in dieci mensilita di retribuzione ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. L'Azienda Sanitaria deduceva, in tre motivi, che: 1) il limite dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 andrebbe computato rispetto a ciascuna procedura concorsuale e non cumulativamente; 2) l'art. 32, comma 5, L. 183/2010 non sarebbe applicabile all'impiego pubblico privatizzato; 3) l'indennizzo sarebbe eccessivo rispetto al periodo di servizio. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale chiedendo la conversione a tempo indeterminato e una maggiore indennita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha confermato che la successione di contratti a termine con la stessa amministrazione per mansioni equivalenti oltre il limite complessivo di 36 mesi e' illegittima e che tale limite previsto dall'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 si applica anche all'impiego pubblico privatizzato, computato cumulativamente e non per singola procedura concorsuale. Ha escluso la possibilita' di conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato nell'ambito della pubblica amministrazione (art. 36 D.Lgs. 165/2001), confermando che la tutela e' risarcitoria. Ha altresi' ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di danno di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 e la quantificazione operata dal giudice di merito (10 mensilita'), non rilevando vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. Ha compensato le spese e dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 368, art. 5, comma 4-bis

    La Corte ha ritenuto applicabile all'impiego pubblico privatizzato il divieto di successione di contratti a termine per oltre 36 mesi con lo stesso datore di lavoro per mansioni equivalenti; tale limite va computato cumulativamente e non per singola procedura concorsuale.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36

    L'art. 36 integra la disciplina dell'impiego pubblico con le regole del D.Lgs. 368/2001; la legge esclude la conversione automatica a tempo indeterminato per i contratti pubblici reiterati e prevede tutela risarcitoria.

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5

    La norma fornisce una presunzione legale di danno, con indennizzo predeterminato tra un minimo e un massimo che esonera il lavoratore dall'onere probatorio; il giudice di merito determina l'importo entro quei limiti.

  • Direttiva 1999/70/CE e accordo quadro allegato, clausola 5

    La direttiva e l'accordo quadro orientano l'interpretazione antiabusiva, giustificando l'introduzione del limite dei 36 mesi per prevenire l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine.

  • Legge 11 maggio 1966, n. 604, art. 8

    Citate in relazione alla quantificazione delle tutele risarcitorie, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale prevista dall'art. 32 L. 183/2010 nel caso di reiterazione dei contratti a termine.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 quater (come integrato dalla L. 228/2012 art.1 co.17)

    Rilevato ai fini processuali per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Il limite complessivo di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001 si applica anche all'impiego pubblico privatizzato e va computato cumulativamente per lo stesso lavoratore e le stesse mansioni, indipendentemente dall'avvio di nuove procedure concorsuali.
  • La reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione non determina la conversione automatica a tempo indeterminato: la tutela prevista per il lavoratore e' risarcitoria, non costitutiva, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
  • In caso di abuso per successione di contratti a termine, trova applicazione la presunzione di danno dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010: il giudice di merito quantifica l'indennizzo entro i limiti minimi e massimi previsti, esonerando il lavoratore dall'onere di provare il danno specifico, salvo che il lavoratore provi danni ulteriori.
  • Le circolari e i pareri amministrativi non possono prevalere sulla norma: l'interpretazione che consenta la reiterazione illimitata mediante nuove procedure concorsuali e' incompatibile con la ratio antiabusiva della normativa.
  • I rimedi in sede di cassazione sulla quantificazione dell'indennizzo sono limitati al vizio di motivazione deducibile ex art. 360 n.5 c.p.c.; non e' consentito un nuovo esame del merito sulla misura dell'indennizzo se la motivazione del giudice di merito non e' viziata.

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