Cassazione Penale, Sentenza n. 51413/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 5/06/2023 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione. Il ricorrente contestava (1) l'emissione dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti prima della decisione del Tribunale di sorveglianza sulla istanza di misura alternativa relativa a una precedente condanna, sostenendo che il Pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione; (2) il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare o altre pene sostitutive previste dall'art. 95 d.lgs. n.150/2022), deducendo che il Tribunale aveva valutato impropriamente la personalità e la condotta recente del condannato e aveva espresso un giudizio apodittico sull'idoneità delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui il Pubblico ministero è tenuto ad emettere immediatamente l'ordine di carcerazione e a determinare il cumulo delle pene quando sopraggiungono più condanne, considerando la pena complessiva un'unica misura ai sensi degli artt. 76 e ss. cod. pen.; quindi la sospensione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non è applicabile quando, una volta unificata la pena, questa eccede i limiti che consentirebbero le misure alternative. Quanto alle pene sostitutive (art. 95 d.lgs. n.150/2022 e art. 53 e ss. legge n.689/1981), la Corte ha confermato che la loro concessione è rimessa al giudice di merito che deve valutare i parametri dell'art. 133 cod. pen.; il Tribunale di Bergamo aveva motivato adeguatamente il rigetto evidenziando la gravità e la protrazione delle condotte, la omogeneità dei reati e l'elevato rischio di recidiva, ritenendo quindi le misure alternative non idonee. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina della sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi: la Corte ha confermato che la sospensione non può essere disposta quando, dopo il cumulo, la pena unificata supera i limiti che renderebbero applicabili le misure alternative
Norma richiamata in tema di esecuzione e provvedimenti connessi: usata nel ricorso ma la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata che impone l'immediata emissione dell'ordine di carcerazione e la determinazione del cumulo
Disciplina del cumulo delle pene: le pene concorrenti devono essere unificate e considerate come unica pena ai fini esecutivi; il cumulo può impedire l'accesso alle misure alternative quando la pena risultante supera i limiti previsti
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Introduzione di nuove possibilità di pene sostitutive per pene detentive non superiori a quattro anni; la Corte ricorda che l'applicazione è subordinata a istanza e alla valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai parametri dell'art. 133 cod. pen.
art. 53 legge n. 689 del 1981
Norma che disciplina le pene sostitutive alla detenzione; la Corte richiama che l'applicazione richiede valutazione di idoneità alla rieducazione e garanzia di prevenzione del pericolo di altri reati
art. 58 legge n. 689 del 1981
Prevede l'applicazione delle pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e idonee a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; il Giudice deve verificare tali condizioni
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la personalità del condannato e le modalità del fatto; parametro obbligatorio per la valutazione della idoneità delle pene sostitutive, come applicato dal Giudice dell'esecuzione
Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente in relazione a responsabilità o capacità di amministrare), ma non è risultata decisiva nella motivazione della Corte che ha invece fondato la decisione sui criteri del cumulo e sui parametri dell'art. 133 cod. pen.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero è obbligato a emettere immediatamente l'ordine di carcerazione e a determinare il cumulo delle pene quando sopravvengono più condanne: l'esecuzione va calcolata sulla pena unificata
- La sospensione dell'esecuzione prevista per pene detentive brevi non opera se, dopo il cumulo, la pena risultante supera i limiti che consentirebbero le misure alternative
- Le nuove possibilità di pene sostitutive (art. 95 d.lgs. n.150/2022) sono soggette a valutazione discrezionale del giudice: è necessario esaminare i parametri dell'art. 133 cod. pen. (personalità, gravità, modalità del fatto, rischio di recidiva)
- La presenza di condotte gravi, protratte nel tempo, e la omogeneità e ripetizione dei reati, specie se commessi nell'esercizio di attività d'impresa, aumentano la probabilità di rigetto delle misure alternative a causa del rischio di recidiva
- L'istanza per pene sostitutive va formulata nei termini e con le modalità previste (art. 666 cod. proc. pen. e termini di irrevocabilità indicati dalla normativa): la tempestività e la completezza della documentazione sono rilevanti
- Lo scioglimento del cumulo (scissione) è eccezionale e deve rientrare nelle ipotesi di legge; non è sufficiente il solo fatto che, singolarmente, una pena sarebbe 'breve' se il cumulo determina invece limiti ostativi
- In situazioni analoghe è utile chiedere al Tribunale di sorveglianza la valutazione alternativa per tempo e fornire elementi concreti sulla vita recente e sull'idoneità delle misure sostitutive (es. situazione lavorativa, assenza di funzioni direttive, percorsi rieducativi già avviati)
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