Cassazione Penale, Sentenza n. 35464/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 678 e 667, comma 4, c.p.p., di procedere per dubbio sull'identità fisica della persona; tale istanza era stata dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente ha quindi proposto opposizione avverso quel decreto; il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'opposizione inammissibile de plano ritenendo che il provvedimento del magistrato fosse di natura amministrativa e non giurisdizionale e dunque non impugnabile. Il ricorrente ha impugnato tale decreto davanti alla Corte di Cassazione denunciando, tra l'altro, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che l'inammissibilità de plano era erronea e che, trattandosi di opposizione ex art. 666, comma 2, c.p.p., la stessa doveva essere proposta alla medesima autorità che aveva emesso il provvedimento.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile de plano, ritenendo che non fosse consentita l'adozione del provvedimento de plano ai sensi del comma 2 dell'art. 666 c.p.p. Tuttavia, qualificata l'opposizione proposta come ricorso per cassazione (ricorso per cessazione), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la domanda appariva generica e riguardava un reclamo ex art. 35 Ord. pen. di natura non giurisdizionale: i provvedimenti adottati senza formalità e senza contraddittorio dal magistrato di sorveglianza, su reclami generici dell'istituto penitenziario, non incidono su diritti soggettivi e non sono impugnabili né con reclami ulteriori né con ricorso per cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la richiesta del ricorrente relativa al dubbio sull'identità; la Corte ricostruisce che l'istanza originaria era fondata su tali previsioni.
Richiamato insieme all'art. 678 come riferimento procedurale per la richiesta sul dubbio di identità.
Richiamato dal ricorrente come norma relativa all'opposizione; la Corte valuta la possibilità di applicare tale comma ma conclude che il decreto de plano del Presidente non era ammissibile.
art. 35 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Fondamentale per la decisione: i reclami generici proposti ai sensi dell'art. 35 sono trattati dal magistrato di sorveglianza senza formalità e contraddittorio e, se riguardano l'organizzazione/gestione dell'istituto e non diritti soggettivi, non assumono natura giurisdizionale e non sono impugnabili.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione è consentito solo contro provvedimenti giurisdizionali; decisioni non giurisdizionali del magistrato di sorveglianza non rientrano in tale tutela.
Richiamata nel provvedimento impugnato (il decreto menzionava il comma della legge), come quadro normativo dell'ordinamento penitenziario e dei reclami interni; la Corte osserva che il decreto impugnato non indicava correttamente la norma di riferimento.
Giurisprudenza di legittimità e Corte Costituzionale (Sez. U n. 25079/2003; Sez. 7 n. 23379/2012; Sez. 7 n. 23377/2012; Corte Cost. n. 26/1999; Corte Cost. n. 266/2009)
La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui i provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottati senza formalità e contraddittorio su reclami generici non sono provvedimenti giurisdizionali e non sono soggetti a ricorso per cassazione; solo i reclami diretti alla tutela di un diritto soggettivo assumono natura giurisdizionale e devono essere definiti con ordinanza impugnabile.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Citata come riferimento in tema di valutazione delle spese e del profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- I reclami generici presentati dai detenuti ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. e decisi dal magistrato di sorveglianza senza formalità e contraddittorio sono normalmente di natura amministrativa e non giurisdizionale: non sono impugnabili né con ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza né con ricorso per cassazione.
- Se il reclamo al magistrato di sorveglianza riguarda la presunta lesione di un diritto soggettivo concreto, la procedura deve assumere carattere giurisdizionale (partecipazione del difensore e del PM, memorie, contraddittorio) e la decisione dovrà essere resa con ordinanza, che sarà impugnabile in cassazione.
- Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare de plano l'inammissibilità di opposizioni originate da provvedimenti del magistrato quando la legge non prevede tale rimedio de plano; provvedimenti adottati de plano possono essere annullati dalla Cassazione.
- Nella proposizione del ricorso o dell'opposizione è fondamentale specificare con chiarezza la natura della pretesa lesione e dimostrare che si tratta di una lesione di diritti soggettivi; l'assenza di tale specificazione può comportare la riqualificazione del mezzo e la relativa inammissibilità.
- In situazioni simili, prima di proporre impugnazioni, valutare attentamente se il provvedimento del magistrato sia stato emesso con le formalità del contraddittorio e abbia natura giurisdizionale: in mancanza, gli strumenti di impugnazione possono non essere disponibili e si rischiano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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