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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10525/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino nigeriano impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Torino che aveva disposto la seconda proroga del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dopo un decreto di espulsione e dopo una precedente convalida e proroga del trattenimento. La Questura aveva chiesto la proroga riferendo la permanenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, del T.U. immigrazione e l'avvenuta richiesta di audizione per l'identificazione inoltrata al Ministero dell'Interno, senza ulteriori riscontri. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che per la seconda proroga non bastano le generiche difficoltà già poste a base della prima proroga, ma occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure che rendano necessario il trattenimento per organizzare il rimpatrio. Contestava inoltre che il giudice di pace avesse motivato con formula stereotipata e meramente apparente, richiamando in modo apodittico le ragioni della Questura senza esaminare le specifiche difese svolte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per la seconda proroga del trattenimento dello straniero, l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 richiede presupposti più stringenti rispetto alla prima proroga, cioè elementi concreti che rendano probabile l'identificazione ovvero la necessità di trattenere per organizzare il rimpatrio. Nel caso concreto, il provvedimento del Giudice di Pace si limitava a un richiamo generico e prestampato alle motivazioni della Questura, senza alcuna specifica verifica dei presupposti di legge e senza confrontarsi con le deduzioni difensive dell'interessato. La Corte ha quindi qualificato la motivazione come meramente apparente, non idonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto, ha cassato il provvedimento impugnato e, poiché nel frattempo era decorso il termine massimo entro il quale la proroga poteva essere disposta, ha deciso nel merito annullando la proroga del trattenimento. Ha inoltre condannato le amministrazioni intimate al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998

    "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni... Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"

    Per la seconda proroga del trattenimento sono richiesti presupposti autonomi e più stringenti rispetto alla prima proroga: occorrono elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione oppure la necessità di proroga per organizzare il rimpatrio.

  • art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di rigorosi presupposti e limiti temporali del trattenimento amministrativo dello straniero.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13 Cost.

    La privazione della libertà personale è consentita solo nei limiti rigorosi previsti dalla legge; ciò impone un controllo giurisdizionale vincolato alla specificità dei presupposti legali.

  • art. 14 D.Lgs. 286/1998

    La disciplina del trattenimento e delle proroghe è caratterizzata da una scansione temporale rigida e da condizioni giustificative predeterminate dalla legge.

Massime di principio

  • La seconda proroga del trattenimento dello straniero presso un CPR non può essere disposta sulla base delle sole difficoltà già poste a fondamento della prima proroga: servono elementi concreti sopravvenuti che rendano probabile l'identificazione o che rendano necessario il trattenimento per organizzare il rimpatrio.
  • Quando il giudice autorizza o proroga una misura incidente sulla libertà personale, deve verificare in modo specifico la ricorrenza dei presupposti legali e non può limitarsi a un richiamo generico alle ragioni dell'autorità amministrativa.
  • Una motivazione redatta per formule prestampate o stereotipate, priva di un effettivo confronto con le deduzioni difensive e con i presupposti normativi applicabili, è meramente apparente e non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione.
  • Il trattenimento amministrativo dello straniero è una misura eccezionale e rigorosamente vincolata dalla legge; né l'amministrazione né il giudice dispongono di un potere discrezionale svincolato dai limiti temporali e sostanziali stabiliti dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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