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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40663/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era meramente riproduttivo di una richiesta già esaminata e respinta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva la mancata applicazione di sanzioni sostitutive alla pena, ma il ricorso riproduceva sostanzialmente una richiesta già avanzata in appello e già esaminata e disattesa dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo privo di autonoma consistenza critica e non idoneo a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per furto in abitazione, richiamato come delitto oggetto della conferma di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure o richieste già formulate davanti al giudice di merito e da questi già adeguatamente esaminate e disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, quando sia già stata oggetto di valutazione del giudice di appello, non può essere dedotta in cassazione con una mera reiterazione della richiesta, ma richiede una critica effettiva alle ragioni del diniego.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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