Cassazione Penale, Ordinanza n. 06878/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero valorizzato in modo errato il materiale probatorio e trascurato presunte contraddizioni della ricostruzione accusatoria. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ma la censura risultava sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello, in particolare sull'idoneità delle frasi pronunciate dall'imputato a integrare la minaccia richiesta per il delitto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici e pertinenti travisamenti di emergenze processuali; il secondo motivo era invece meramente ripetitivo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale con motivazione logica e giuridicamente coerente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama il delitto contestato come tentata estorsione, ma il testo non riporta espressamente il numero dell'articolo; non è quindi determinabile con certezza una norma specifica oltre al riferimento al reato contestato.
I motivi dedotti riguardano violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione, cioè censure tipiche del ricorso per cassazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie quando la censura si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già esaminata dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova richiede l'indicazione specifica di un errore percettivo su emergenze processuali decisive già valorizzate in sentenza; non basta riproporre le stesse doglianze fattuali respinte nei precedenti gradi di giudizio.
- La critica alla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si limiti a riprodurre questioni già affrontate e disattese con motivazione congrua e coerente dal giudice di merito.
- Le frasi o condotte attribuite all'imputato possono integrare la minaccia rilevante ai fini della tentata estorsione se, secondo il giudice di merito, risultano idonee a coartare la volontà della persona offesa; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul fatto.
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