Cassazione Penale, Ordinanza n. 01212/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 336 e 635 c.p. Il ricorrente censurava, in particolare, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. con riguardo al delitto di danneggiamento; inoltre contestava il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione delle sentenze di merito.
Norme richiamate
La censura sul giudizio di responsabilità per la resistenza o violenza a pubblico ufficiale è stata reputata inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito e volta a una rivalutazione del fatto.
La condanna per danneggiamento è stata richiamata come parte della sentenza impugnata; le doglianze sull'esclusione della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante del danno di speciale tenuità sono state dichiarate inammissibili.
La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità è stata ritenuta inammissibile perché generica e meramente riproduttiva di questioni già valutate.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- Non può essere veicolata in cassazione una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto, perché ciò esula dai limiti del giudizio di legittimità.
- Le doglianze che invocano la particolare tenuità del fatto o un'attenuante speciale devono essere specifiche e agganciate alle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi difensive già disattese conduce all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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