Cassazione Penale, Sentenza n. 50664/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che rigettava il riesame del decreto di sequestro preventivo sull'appartamento di edilizia popolare che la ricorrente sarebbe accusata di occupare abusivamente. La ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento all'art.125 c.p.p. e all'art.633 c.p.) sostenendo che: 1) la procedura amministrativa aveva accertato la sua residenza nell'alloggio; 2) la morosità nel pagamento dei canoni e l'istanza di regolarizzazione escluderebbero il dolo necessario per il reato di occupazione abusiva; 3) il decorso del tempo e i dati anagrafici renderebbero inesistente il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non erano consentiti, generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'impugnazione tentasse di trasformare una censura di legittimità in un secondo grado di merito; che la carenza di motivazione integra violazione di legge solo se del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, situazione non ravvisata nel caso; e che il Tribunale aveva svolto valutazioni fattuali congrue sull'assenza di prova del rapporto di convivenza al momento ritenuto rilevante e sulla rilevanza limitata di fatti successivi (pagamenti, istanze di regolarizzazione) rispetto al fumus e al periculum. Per questi motivi ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Le censure invocate devono essere specifiche e configurabili come questioni di legittimità; non è consentito trasformare critiche di merito in motivi di legittimità. Le lettere b) ed e) disciplinano i motivi di ricorso per vizio della motivazione e per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento.
Richiama il principio secondo il quale gli atti devono essere motivati; la Corte precisa che la mancanza di motivazione costituisce violazione di legge solo se l'apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Norma che sanziona l'occupazione arbitraria di immobile altrui; richiede l'elemento soggettivo del dolo che il Tribunale ha ritenuto non provato sulla base degli elementi fattuali valutati.
d.lgs. 137/2020 art. 23 comma 8
Richiamato in relazione al procedimento e alla trattazione con contraddittorio scritto del ricorso; conferma l'applicazione del contraddittorio scritto nelle fasi indicate.
Consente la condanna alle spese e la determinazione di sanzioni per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato quest'articolo per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità: non è consentito rinnovare valutazioni di merito già svolte dal giudice di merito.
- La carenza di motivazione integra una violazione di legge solo se l'atto manca del tutto di un apparato argomentativo o se è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e razionalità; critiche generiche alla motivazione sono inammissibili.
- Fatti successivi alla presunta commissione del reato (es. pagamento di canoni, istanze di regolarizzazione, accertamenti amministrativi di residenza) possono essere irrilevanti per escludere il fumus o il periculum qualora il giudice abbia già accertato motivi di pericolo derivanti dalla prosecuzione dell'illecito.
- Nelle questioni di sequestro preventivo il periculum in mora va valutato in funzione del rischio attuale e futuro di aggravamento del danno: la mera decorrenza del tempo o atti successivi di regolarizzazione non cancellano automaticamente il pericolo individuato dal giudice.
- La formulazione dei motivi in Cassazione deve essere chiara e distinta tra profili di diritto e profili di fatto; l'uso indistinto dei concetti di 'illogicità', 'contraddittorietà' e 'carente motivazione' senza specificazione concreta comporta l'inammissibilità per genericità.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno valutare la concretezza e la specificità dei motivi prima di adire la Cassazione.
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