Cassazione Penale, Sentenza n. 3759/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 19/01/2023 dal G.I.P. per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e numerose cessioni di stupefacente (capi 39-57, escl. 46 e 47). Il ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., richiamando anche artt. 125, 192 co. 3 e 4, 273 e 627 c.p.p.): sostiene che la motivazione del Tribunale sarebbe "fragile e illogica" perché (a) la continuità dell'attività di spaccio non sarebbe di per sé indice di vincolo associativo permanente, anche considerando che la responsabile della piazza romana (Xiaoyun Huang) si riforniva da più fornitori e taluni episodi sarebbero stati compiuti in forma monosoggettiva; (b) non vi sarebbero prove che l'accordo tra Huang e il fornitore Yihao Zhang per riconoscere una percentuale a Liuyng Hu fosse effettivamente attuato (mancano conversazioni riconducibili a Hu sui cinque acquisti); (c) mancano contatti accertati, durante l'intera indagine, tra Liuyng Hu e i membri della cellula romana e pratese (inclusi Shan e Haixu Chi), per cui è debole l'assunto che gli associati possano non conoscersi tutti e che l'organizzazione operi a "compartimenti stagni"; (d) il fatto che solo due episodi siano stati compiuti in concorso con A Ying non dimostrerebbe che Shan operasse sotto la direzione di quest'ultima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato che il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sia sull'esistenza dell'associazione sia sulla partecipazione di Shan, fondandosi sul complesso probatorio (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Jang Dong He, intercettazioni telefoniche e telematiche, servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri, riscontri testimoniali e riscontri di cessioni osservate). In particolare la Corte ha ritenuto logicamente non viziata la valutazione in cui si evidenziavano: continuità e modalità collaudate dello spaccio (anche importazioni dalla Grecia e rifornimenti da Prato), ripartizione gerarchica dei ruoli (vertice riconosciuto in Liuying Hu e capo piazza romana in Xiaoyun Huang), collegamento operativo tra le cellule di Roma e Prato, e riscontri specifici delle cessioni attribuite a Shan (capi 39-57 escl. 46-47) incluso un episodio osservato il 12/01/2022. La Corte ha inoltre ritenuto non decisive, ai fini della motivazione, l'assenza di conversazioni dirette in alcune acquisizioni e il fatto che alcuni episodi fossero monosoggettivi, posto il quadro indiziario complessivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 co.1 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di legittimità mosse dal ricorrente (motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte valuta la manifesta infondatezza del motivo alla stregua di tali lett. e).
Riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ricorda che l'insussistenza di tali gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo in caso di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Norma sulle esigenze cautelari; citata nel contesto dei limiti del sindacato di Cassazione sulle misure cautelari personali.
Richiamato tra le norme cui il ricorrente fa riferimento (norme sul procedimento), ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Norme sulle prove dichiarative e loro valutazione; il ricorrente le richiamava per censurare la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice di merito adeguata e congrua.
Norma citata nel ricorso; attiene ai provvedimenti cautelari e ai limiti del riesame, senza che la Corte abbia rilevato violazioni formali della stessa.
art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte rileva che la motivazione del Tribunale è rispettosa di tale previsione normativa.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che disciplina le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; sulla base della quale la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In giudizi cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la continuità dell'attività di spaccio è un elemento rilevante ma non decisivo da solo: assume valore probatorio quando è integrato da altri elementi (supply chain, ripartizione di ruoli, modalità collaudate di approvvigionamento e distribuzione).
- Le intercettazioni, i servizi di osservazione, i sequestri e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborati l'un l'altro, possono costituire un quadro indiziario idoneo a sostenere la sussistenza di gravissimi indizi per l'applicazione di misure cautelari, anche in assenza di conversazioni dirette tra tutti i membri dell'organizzazione.
- L'assenza di riscontri diretti tra taluni soggetti (mancanza di contatti specifici) non dissolve automaticamente la ricostruzione associativa se è dimostrato un collegamento operativo e decisionale tra le articolazioni (es. approvazione di iniziative, ricezione di partite, direttive sui crediti).
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare basata su valutazioni di fatto occorre dimostrare una manifesta illogicità o una violazione di legge rilevante: non è sufficiente proporre una diversa rivalutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito.
- Se si vuole confutare la qualificazione associativa in casi analoghi, è strategico puntare su specifiche lacune logiche nella motivazione (ad es. contraddizioni palesi, omissioni di riscontri probatori essenziali) più che su argomentazioni generiche di debolezza indiziaria.
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