Cassazione Penale, Sentenza n. 37956/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva esteso la condanna dell'imputato: originaria condanna in primo grado per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (capo A) e assoluzione per peculato (capo B) e truffa (capo C). In appello la Corte di Torino aveva riformato parzialmente il primo grado ritenendo sussistente anche il reato di truffa per avere l'imputato omesso annotazioni nei registri UNEP e alterato avvisi di ricevimento, con danno patrimoniale a colleghi per ripartizione di indennità di trasferta. Ferrulli ha censurato in cassazione (i) vizio di motivazione e mancanza degli elementi costitutivi della truffa (induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale), (ii) tardività della querela e quindi difetto della condizione di procedibilità per il reato di truffa, (iii) mancato riconoscimento della condotta riparatoria (art. 162-ter c.p.), (iv) omessa valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), (v) legittimità dei registri paralleli e conseguente insussistenza di falso, e (vi) eccessività della pena e incrementi per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato continuato di truffa indicato nel capo C per difetto della condizione di procedibilità (querela tardiva), con eliminazione della pena e delle statuizioni civili relative a quel capo. L'annullamento del capo C ha assorbito altre censure relative a quel reato (primo e terzo motivo). Restano confermate le valutazioni sulla falsificazione dei registri e sugli avvisi di ricevimento: la condanna per il reato di falso ideologico (capo A) è stata mantenuta; le doglianze sulla particolare tenuità (art. 131-bis) sono state ritenute generiche e non specifiche, perciò non accolte; la richiesta di riconoscimento della condotta riparatoria non ha avuto seguito (assorbita o non adeguatamente provata nel merito). Altre doglianze sul regime dei registri paralleli sono state ritenute inammissibili o infondate poiché la Corte territoriale ha correttamente motivato che i registri istituiti dall'imputato non si raccordavano con quelli ufficiali e che il comportamento dell'imputato (mancato versamento e ripartizione) dimostrava l'uso personale. La pena per il reato di falso è stata calibrata al minimo edittale con lieve aumento per continuazione, ritenuto congruo.
Norme richiamate
La norma sulla truffa è stata invocata dalla Corte territoriale ma la Cassazione ha escluso la prosecuzione del processo per difetto della condizione di procedibilità (querela tardiva), impedendo quindi qualsiasi valutazione di merito su tale fattispecie.
artt. 120, 129, 191, 438 cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso per questioni procedurali e probatorie; la Cassazione ha ritenuto fondato il profilo relativo alla violazione della condizione di procedibilità (tempi della querela) e ha rigettato altre doglianze procedurali come inconsistenti o non decisive.
Richiamata dalla difesa come causa di estinzione per condotta riparatoria; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo assorbito o non provato adeguatamente e non ha annullato per questa ragione.
Richiesta di non punibilità per particolare tenuità: la Cassazione ha affermato che la richiesta era generica e priva di elementi concreti richiesti dall'art. 133 c.p.; perciò non è stata accolta.
Norma relativa al falso in atti pubblici; applicata dalla Corte territoriale e confermata in relazione alla falsificazione dei registri UNEP e agli avvisi di ricevimento, considerati atti pubblici destinati a provare il vero.
Norme sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari invocate per sostenere la lecita tenuta di registri paralleli; la Cassazione ha ritenuto che l'esistenza di registri aggiuntivi non esclude la responsabilità penale quando non c'è raccordo con i modelli ufficiali e quando il comportamento dell'agente dimostra uso personale.
Art. 81 (concorso di reati e continuazione) e art. 133 (criteri per la determinazione della pena) sono stati applicati dalla Corte territoriale nella quantificazione della pena per il reato di falso; la Cassazione ha ritenuto l'aumento per continuazione contenuto e congruo.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente l'eliminazione della pena applicata dal giudice d'appello a seguito di annullamento: la Cassazione ha utilizzato questa disposizione per eliminare la pena e le statuizioni civili riferite al capo C annullato senza rinvio.
Massime di principio
- Per i reati la cui procedibilità è condizionata a querela, la tempestività della querela è essenziale: se la querela è tardiva rispetto alla conoscenza dei fatti, il giudice deve dichiarare il difetto della condizione di procedibilità e annullare senza rinvio le pronunce relative a quel reato, impedendo qualsivoglia valutazione di merito.
- Il difetto della condizione di procedibilità inibisce la validità del rapporto processuale rispetto a quel reato e assorbe o rende improcedibili le altre censure fondate su quel capo di imputazione.
- La configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione e prove specifiche sulle circostanze della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La presentazione di registri 'paralleli' o di annotazioni non ufficiali non esclude automaticamente la responsabilità penale se tali registri non si raccordano agli atti ufficiali, sono usati per scopi personali o impediscono il corretto versamento/ripartizione di somme.
- Per la sussistenza della truffa occorrono gli elementi tipici (induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale volontario da parte della vittima); il mero sfruttamento dell'ignoranza altrui o omissioni non volontarie difficilmente integrano il requisito dell'induzione in errore.
- Quando il ricorso in cassazione solleva motivi procedurali preliminari (es. difetto di procedibilità), questi vanno esaminati prima di entrare nel merito: l'accoglimento di un motivo preliminare può assorbire altre questioni di merito.
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