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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14947/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del G.I.P. del 10/02/2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (o degli arresti domiciliari) per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416‑bis c.p., sostenendo l'assenza di un grave quadro indiziario circa la sua partecipazione stabile all'associazione mafiosa (contestando la presunta funzione di "longa manus" del detenuto Gentile e rilevando l'insufficienza delle prove anche alla luce dell'assenza di un'incriminazione diretta per stupefacenti); (2) violazione degli artt. 416‑bis c.p. e 275, comma 3, c.p.p., contestando l'esistenza delle esigenze cautelari: invocava il cosiddetto "tempo silente" (affiliazione attribuita a maggio 2018) e la mancanza di elementi di ultrattività o di perdurante adesione al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che non spetta alla Cassazione rivedere il merito fattuale ma valutare la congruità logica e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato. Il rigetto si fonda sull'esistenza di molteplici elementi indiziari convergenti ritenuti idonei a dimostrare l'inserimento stabile del Greco nel sodalizio: stretti rapporti con Sestito e Papaleo, gestione comune di affari illeciti (tra cui traffico di stupefacenti), partecipazione ai riti di affiliazione (ricezione della prima, seconda e terza "dote"), presenza a cerimonie di affiliazione, essere persona di fiducia e coinvolgimento in vicende tali da dimostrare la sua "affectio societatis"; inoltre la Corte ha ritenuto che il decorso del tempo ("tempo silente") non sia, di per sé, idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.: per superarla occorre prova positiva del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'appartenenza possa essere desunta da elementi diversi dalla sola commissione di reati-scopo, inclusi comportamenti, riti di affiliazione e ruoli stabili all'interno del sodalizio (affectio societatis).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi aggravati); la Corte ha confermato che tale presunzione può essere superata solo con prova positiva del recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa, mentre il mero decorso del tempo non è sufficiente.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che la norma speciale (art. 275, comma 3) prevale sulla disciplina generale, rafforzando la presunzione di pericolosità per i reati indicati.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale del ricorso proposto (atto impugnatorio originario), contestualizzata nella procedura cautelare; la Corte non ha accolto le censure rivolte tramite questo mezzo per i motivi di merito prospettati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: nelle impugnazioni per motivi di legittimità va contestata la violazione di norme o l'illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione, non si può chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In tema di associazione mafiosa (art. 416‑bis), l'appartenenza può essere desunta non solo da reati-scopo ma anche da elementi comportamentali e relazionali (riti di affiliazione, ricezione di "doti", ruoli di fiducia, partecipazione a cerimonie, rapporti stabili con esponenti del clan).
  • Più indizi convergenti e collegati tra loro valgono più di singoli elementi isolati: la valutazione deve essere globale e logica, non frammentaria.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è forte; il solo decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio: per superare la presunzione è necessaria una prova concreta di recesso o di cessazione dell'attività associativa (es. collaborazione, trasferimento documentato, comportamenti oggettivi incompatibili con l'appartenenza).
  • In sede di ricorso in Cassazione è strategico focalizzarsi su errori di diritto o su lacune logiche manifeste nella motivazione dei giudici di merito, piuttosto che su una mera richiesta di rivalutazione probatoria.

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