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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05853/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza proposto dal contribuente per ottenere il soddisfacimento di un residuo credito di euro 958,23 riconducibile a una precedente decisione della giustizia tributaria di primo grado. Il giudice di ottemperanza, accogliendo il ricorso, aveva liquidato le spese in euro 233,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., degli artt. 15 e 17-bis del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 1-11 del d.m. 55/2014, sostenendo che il giudice di ottemperanza avesse omesso di liquidare il compenso anche per la fase di trattazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva e, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza originario perché la sentenza azionata non era passata in giudicato, essendo stato proposto appello. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente tale questione di rito, rilevando che la stessa era ammissibilmente rilevabile d’ufficio e che lo stesso ricorrente aveva ammesso la pendenza dell’appello; ha quindi affermato che il ricorso ex art. 70 d.lgs. 546/1992 era inammissibile perché proposto in relazione a una sentenza non definitiva, in violazione del requisito del giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza originario e, conseguentemente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Il motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese non è stato esaminato nel merito, essendo stata ritenuta assorbente e pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per mancanza di giudicato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nel processo tributario è inammissibile quando è proposto per dare esecuzione a una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, poiché il requisito della definitività del titolo è presupposto indefettibile dell’azione.
  • La questione di inammissibilità originaria del ricorso, quando attiene a un presupposto processuale fondante, è rilevabile d’ufficio in cassazione anche in mancanza di ricorso incidentale della parte resistente.
  • Quando emerge che la causa non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., senza esaminare il merito delle censure formulate.
  • Il raddoppio del contributo unificato si applica anche nel caso di cassazione senza rinvio per inammissibilità originaria del giudizio introduttivo, se il ricorso è stato proposto dalla parte privata ed è risultato superfluo l’intero processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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