Cassazione Penale, Sentenza n. 06118/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal GIP a carico di Michele Fontanarosa per i reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e singoli episodi di acquisto, detenzione e cessione di droga). La difesa contestava l'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Silvio Giorgio Corra, Salvatore Scavone, Salvatore Sam Privitera) e la valutazione delle intercettazioni, sostenendo che non emergerebbe la partecipazione del ricorrente al sodalizio e che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente esaminato le eccezioni difensive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione lineare e coerente circa la gravità indiziaria, fondandosi su convergenti dichiarazioni di tre collaboratori considerate dettagliate, tra loro sovrapponibili e riscontrate anche da elementi oggettivi quali intercettazioni e dichiarazioni di terzi. La Corte ha richiamato i criteri per valutare le dichiarazioni dei collaboratori (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontrabilità oggettiva) e ha escluso il sindacato di merito in cassazione se non è provato un travisamento della prova o una illogicità manifesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la remissione in libertà e si è ordinata la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto.
Norme richiamate
d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
I reati contestati al ricorrente sono stati qualificati in base agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990; la misura cautelare è stata motivata con l'accertata partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a singoli episodi di traffico, detenzione e cessione.
art. 309, art. 292, art. 192 comma 3, art. 546
Art. 309 c.p.p.: rimando alla disciplina del riesame; art. 292 c.p.p.: parametri strutturali della motivazione del provvedimento cautelare e confronto con il compendio indiziario; art. 192(3) c.p.p.: la valutazione congiunta di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni; art. 546 c.p.p.: modello processuale cui si ispira la motivazione delle decisioni cautelari.
Corte costituzionale
Riferimento utilizzato per motivare la condanna alla Cassa delle ammende e valutare l'assenza di elementi per l'esenzione dalla stessa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame è limitato: la Corte verifica soprattutto l'adeguatezza e la coerenza della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, non procedendo a un riesame libero delle prove.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate secondo tre profili: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva; la loro convergenza può costituire riscontro valido se le dichiarazioni sono autonome e non inquinate.
- Le intercettazioni e altri elementi fattuali sono valutazioni di merito: la cassazione può censurarle solo se emerge un travisamento della prova o un'illogicità manifesta nella lettura del giudice di merito.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari fondate su dichiarazioni collaborative, la difesa deve dimostrare specifiche incoerenze logiche, mancanza di riscontri esterni non circolari o elementi che provino l'inquinamento reciproco delle chiamate, non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti.
- In presenza di più collaboratori le loro dichiarazioni possono offrire reciproco riscontro, purché sia dimostrata l'autonomia delle fonti e l'assenza di accordi fraudolenti tra i dichiaranti.
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