Cassazione Penale, Sentenza n. 24295/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi per Cassazione vertevano su profili diversi: per Aribi Abdellah si contestava la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado (e la conferma in sede di appello) per errore nel calcolo del minimo edittale - si assumeva che il giudice avesse posto come pena base cinque anni, applicando norme entrate in vigore dopo il fatto (legge n.36/2019) invece del minimo vigente all'epoca (quattro anni) e/o avesse applicato indebite aggravanti ad effetto speciale, con conseguente reformatio in peius da parte della Corte d'appello senza impugnazione del pubblico ministero; i difensori lamentavano inoltre errori nella qualificazione del ruolo (esecutore materiale) e nel raffronto con la media edittale. Per Aribi Abdelaziz si denunciava una errata valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in particolare per non aver considerato il mutato stile di vita dell'imputato dopo i fatti.
La decisione
Per Aribi Abdellah la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha constatato che il giudice di primo grado aveva preso come pena base cinque anni (anziché il minimo vigente di quattro anni) e che la Corte d'appello aveva in tal modo operato una reformatio in peius non consentita. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e l'ha rideterminata in anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed € 1.297,00 di multa; ha rigettato il resto dell'impugnazione. Per Aribi Abdelaziz il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la valutazione circa l'ammissibilità delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che la generica affermazione di cambiamento di vita non era idonea a sovvertire la motivazione della Corte d'appello. Inoltre la parte privata proponente il ricorso inammissibile è stata condannata alle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello non poteva aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e, se possibile, rideterminare la pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per rideterminare la pena di Abdellah
Regola le attenuanti generiche: la valutazione della loro sussistenza è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; la loro esclusione è rimessa a motivazione plausibile e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione
Norma invocata in relazione agli aumenti per recidiva/particolari circostanze utilizzata nel calcolo della pena base e degli aumenti
Richiamato nella discussione circa la cumulabilità delle aggravanti ad effetto speciale; posto a fondamento dell'eccezione di illegittima applicazione simultanea di aggravanti con effetto speciale
Citato nella discussione sulle aggravanti relative alla rapina (richiami normativi agli articoli applicabili al fatto contestato)
Rilevata nella disputa sulla determinazione del minimo edittale: i ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avrebbe applicato un minimo (5 anni) introdotto dalla legge posteriore al fatto; la Cassazione ha dato rilievo al principio di non applicazione della norma più grave sopravvenuta
Prevede che il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile sia condannato al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, a una somma alla Cassa delle ammende; applicata nei confronti di Aribi Abdelaziz
Massime di principio
- Il principio del divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte d'appello o al giudice superiore di aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; errori nel calcolo del minimo edittale possono dare luogo a correzione in Cassazione
- La determinazione della pena deve essere compiuta sulla base della legge vigente al momento della commissione del reato: l'applicazione di norme sopravvenute più sfavorevoli per l'imputato è vietata
- Quando l'errore di calcolo della pena è evidente e la ricostruzione dei fatti è sufficiente, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un nuovo giudizio di merito
- La valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è essenzialmente un giudizio di fatto: dichiarazioni generiche circa un 'mutato stile di vita' senza elementi concreti e specifici sono spesso insufficienti a ottenere la loro applicazione in sede di legittimità
- Le impugnazioni devono porre con precisione i profili di illegittimità (es.: indicare esattamente il minimo edittale corretto, calcoli numerici degli aumenti, e prove concrete del cambiamento personale) per evitare l'inammissibilità o il rigetto
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →