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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1440/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava che, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), il Tribunale di Trapani non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria prevista per la fattispecie di guida (art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, e art. 186-bis, comma 1, lett. a), cod. strada), ossia la sospensione della patente di guida.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite, ha affermato che nelle sentenze di patteggiamento devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie di diritto. Perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Trapani per procedere alla commisurazione della sospensione della patente secondo i parametri dell'art. 218 cod. strada.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La Corte conferma che la sentenza di patteggiamento non esonera dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per la fattispecie; tali profili sono sindacabili in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione, comma 1, lett. b)

    Consente il controllo di legittimità sulle omissioni di norme che impongono misure obbligatorie o sanzioni amministrative anche nelle sentenze di patteggiamento; il ricorso della Procura è ammissibile e valutabile.

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. b) e 2-sexies (guida in stato di alterazione)

    Fattispecie penalmente rilevante che comporta, tra le misure accessorie obbligatorie previste dalla normativa sulla circolazione, la sospensione della patente quando la legge la prevede.

  • art. 186-bis cod. strada

    Norma collegata che integra la materia sanzionatoria amministrativa/penale della guida; la sua presenza impone l'applicazione delle correlate misure accessorie quando previste.

  • art. 218 cod. strada

    parametri per la commisurazione della durata della sospensione della patente

    La misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) richiede un giudizio di commisurazione basato sui parametri di questo articolo; perciò la Cassazione ha rinviato al giudice di merito per determinare la durata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata per il principio che limita la 'negoziabilità' delle parti e tutela il diritto al controllo giurisdizionale delle statuizioni non negoziabili, giustificando il sindacato di legittimità sulle omissioni obbligatorie.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della compatibilità sistematica degli istituti e del controllo dei profili non negoziabili nelle pronunce di patteggiamento.

  • art. 606, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per delineare l'ambito del controllo in Cassazione e l'impossibilità di considerare immuni da sindacato legittimità statuizioni obbligatorie non comprese nell'accordo.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie che la legge prevede di diritto per la fattispecie: l'accordo tra le parti non può eliminarle.
  • La Procura (o altra parte legittimata) può proporre ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. se la sentenza di patteggiamento omette l'applicazione di misure obbligatorie o sanzioni amministrative previste dalla legge.
  • Se manca l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, la Corte di cassazione annulla la sentenza limitatamente a tale omissione e rinvia al giudice di merito per la commisurazione della misura (es. durata della sospensione) secondo i parametri previsti (art. 218 cod. strada).
  • La determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla misura della pena penale: le motivazioni relative alle due misure devono essere indipendenti e basate sui criteri specifici previsti dalla normativa amministrativa/stradale.
  • Nei casi relativi a reati stradali con sanzioni accessorie, il giudice di merito deve motivare la commisurazione della sospensione della patente secondo i parametri di legge; in mancanza, la decisione è vulnerabile al ricorso per cassazione.
  • Le disposizioni costituzionali e processuali (art. 111 Cost., artt. 568 e 606 c.p.p.) giustificano il sindacato di legittimità sulle omissioni obbligatorie nelle sentenze concordate, per garantire il rispetto dei diritti sostanziali e delle previsioni normative inderogabili.

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