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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32457/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L’unico motivo di ricorso contestava la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l’appello era soggetto all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., nella versione applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, che prevedeva, a pena di inammissibilità, il deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio. La disposizione, pur abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continuava ad applicarsi all’impugnazione in esame in ragione della data di proposizione. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi di appello erano formulati in termini del tutto generici e ha ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro una sentenza di secondo grado che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun esito favorevole nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo proposto. Ha confermato l’applicabilità ratione temporis dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e ha rilevato, in ogni caso, la genericità originaria dei motivi di appello, tale da escludere l’interesse a ricorrere contro il mancato esame degli stessi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione

    La disciplina che imponeva il deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, nonostante l’abrogazione intervenuta successivamente.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; l’abrogazione è entrata in vigore il 25 agosto 2024.

  • art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003

    Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La disciplina processuale che prevede, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della legge abrogatrice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando censura il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello già inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, poiché l’eventuale annullamento non potrebbe produrre alcun risultato favorevole nel giudizio di rinvio.
  • La formulazione del tutto generica dei motivi di appello determina l’inammissibilità originaria dell’impugnazione e preclude la valida contestazione in cassazione del loro mancato esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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