Cassazione Penale, Sentenza n. 4786/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per ricettazione. Deduce: 1) nullità della sentenza per presunta irregolare notificazione del decreto di citazione in appello, lamentando che la notifica al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.) sarebbe stata effettuata prima del tentativo di notifica alla stessa presso il domicilio eletto e che l'ufficiale giudiziario non avrebbe adeguatamente attestato l'inidoneità del domicilio prima di procedere al deposito presso la casa comunale (art. 157 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca della somma di euro 8.000 ai sensi dell'art. 240-bis c.p., per mancata valutazione della sproporzione rispetto al reddito dichiarato (euro 15.800) e per mancata considerazione delle modalità di detenzione del contante (in un calzino), nonché per non avere valutato una eventuale revoca parziale del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto provata, dagli atti, l'inidoneità del domicilio dichiarato (l'imputata risultava sconosciuta) come attestato dall'ufficiale giudiziario; perciò la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è regolare anche se effettuata prima del tentativo personale, e la diversa sequenza non configura violazione. Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso generico: la Corte d'appello aveva motivato anche che la ricorrente non aveva dimostrato che la somma provenisse da risparmi, avendo anzi collegato l'importo a transazioni verbali non provate; la somma rinvenuta in un calzino e la circostanza che altre somme erano state restituite perché ritenute lecite sostenevano la statuizione. Inoltre la richiesta di dissequestro parziale non era stata avanzata in appello. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notifica al difensore è valida quando risulta provata l'inidoneità del domicilio dichiarato; la sequenza temporale (notifica al difensore prima del tentativo personale) non invalida l'atto se l'ufficiale giudiziario attesta l'inidoneità del domicilio
Richiede l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa l'esito delle ricerche e l'eventuale inutilità del domicilio; nel caso la attestazione di inidoneità è stata ritenuta sufficiente a giustificare il deposito/mezzo alternativo di notificazione
Consente misure ablative su somme di sospetta provenienza illecita; la valutazione della proporzionalità richiede prove e argomentazioni concrete della legittima provenienza da parte dell'imputato, e l'assenza di tali prove legittima la confisca
Massime di principio
- La regolarità della notifica va valutata anche alla luce delle attestazioni formali dell'ufficiale giudiziario: se il domicilio eletto è documentatamente inidoneo, la notifica al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida anche se effettuata prima del tentativo personale
- Un vizio formale nella sequenza delle notifiche non è automaticamente causa di nullità se la prova documentale dimostra l'impossibilità di notificare all'indirizzo dichiarato
- Le censure sul sequestro/confisca devono essere specifiche e supportate da elementi probatori: una deduzione generica di sproporzione rispetto al reddito è insufficiente
- Se il difensore vuol contestare la provenienza lecita di somme ingenti deve proporre elementi di prova (es. movimenti bancari, documenti di vendita) e non solo affermazioni verbali non comprovate
- Se si desidera ottenere un riesame parziale (p. es. dissequestro parziale) è necessario formularne espressa e tempestiva richiesta nel provvedimento di impugnazione, altrimenti il giudice può non pronunciarsi
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne per le spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende
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