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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9246/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dirigente Di Mella chiedeva il pagamento dell'indennità di funzione di CFO per il periodo 1/2/2018 - 31/1/2019 (indennità liquidata formalmente dalla societa' solo da febbraio 2019 fino a settembre 2019). La domanda si fondava sul fatto che, in concomitanza del distacco all'estero del precedente CFO, al dirigente erano state affidate da febbraio 2018 le funzioni di CFO, svolgendole in aggiunta al ruolo di direttore del controllo di gestione, con maggiore responsabilita'; pertanto richiedeva la corresponsione dell'indennità anche con efficacia retroattiva per il periodo antecedente al riconoscimento formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della societa', confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti e aveva condannato la societa' al pagamento di complessivi € 30.030 oltre accessori. La Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione del giudice di merito secondo cui era stato effettivamente svolto l'incarico aggiuntivo e che il riconoscimento successivo dell'indennita' doveva avere efficacia anche per il periodo antecedente, nelle more dell'effettivo svolgimento delle mansioni. Rigettate le censure relative a erronea interpretazione contrattuale e al principio di onnicomprensivita' della retribuzione. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 4.500 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori; disposto altresi' il raddoppio del contributo unificato ove spettante.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c. (interpretazione del contratto)

    Richiamati come criterio per l'ermeneutica contrattuale; la Corte ha confermato che l'interpretazione degli atti negoziali e' riservata al giudice del merito e incensurabile in Cassazione se conforme ai criteri legali (senso letterale e ratio).

  • art. 1369 c.c. (interpretazione funzionale)

    Richiamato come criterio integrativo dell'interpretazione, per valutare lo scopo pratico e la causa concreta perseguiti dalle parti nel conferimento dell'incarico.

  • art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede)

    Applicato quale criterio ermeneutico ausiliario per integrare il significato delle pattuizioni alla luce della buona fede e degli scopi comuni.

  • art. 2099 c.c. (retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro)

    Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della proporzionalita' retributiva e' questione di merito correttamente risolta dalla Corte d'Appello sulla base della ricostruzione fattuale dell'affidamento e dello svolgimento dell'incarico aggiuntivo.

  • art. 36 Cost. (retribuzione dignitosa e proporzionata)

    Invocato dalla societa' ma ritenuto non idoneo a ribaltare la valutazione di merito sulla responsabilita' e sulla corresponsione dell'indennita' aggiuntiva; la Corte ha confermato che si tratta di valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di norme di diritto sull'interpretazione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure perché si e' trattato di valutazione ermeneutica di merito non ravvisabile in errore di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • Se un lavoratore assume di fatto mansioni aggiuntive e sussistono elementi probatori (assegnazione, corrispondenza, svolgimento effettivo delle funzioni), il giudice di merito puo' riconoscere l'indennita' di funzione con efficacia retroattiva anche se il riconoscimento formale e' avvenuto successivamente.
  • L'interpretazione delle pattuizioni contrattuali e' di competenza del giudice di merito; in Cassazione non e' consentito ottenere un riesame dei fatti o proporre una interpretazione alternativa plausibile quando la pronuncia impugnata sia correttamente motivata secondo i criteri legali di ermeneutica.
  • Il principio di onnicomprensivita' della retribuzione non esclude la possibilita' di una voce retributiva specifica e aggiuntiva riconosciuta successivamente per funzioni diverse o ulteriori; la rilevanza e l'efficacia retroattiva dipendono dalla prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni e dalla volonta' delle parti.
  • Le censure fondate sulla proporzionalita' della retribuzione (art. 2099 c.c., art. 36 Cost.) richiedono una valutazione di merito sulle circostanze concrete e non sono tipicamente sindacabili in sede di legittimita' salvo specifiche violazioni di diritto.
  • Quando esistono piu' interpretazioni contrattuali plausibili, prevale l'apprezzamento del giudice di merito; il ricorrente in Cassazione non puo' limitarsi a proporre una diversa lettura senza dimostrare violazione delle regole di diritto.

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