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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9244/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato le domande di accertamento dell'illegittima acquisizione e utilizzo, da parte della società, di dati personali del ricorrente posti a fondamento del procedimento disciplinare terminato con il licenziamento; il ricorrente deduceva violazione delle regole sulla protezione dei dati personali (Linee Guida del Garante 1.3.2007 art.5.2 lett. b), artt. 6 e 13 GDPR), della garanzia costituzionale della riservatezza (art. 15 Cost.) e dell'art. 4 della legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in relazione ai controlli a distanza e all'ambito di applicazione delle relative norme

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: il ricorso non ha descritto con sufficiente chiarezza le pretese, i fatti e le circostanze rilevanti (quali dati erano stati acquisiti, da chi e con quale modalità) e si è limitato ad enunciare violazioni di legge svincolate dalla concreta vicenda processuale. In motivazione la Corte ha inoltre richiamato propri precedenti (fra cui Cass. n. 20882/2023 e Cass. n. 9314/2023) secondo i quali l'acquisizione di elementi da un procedimento penale riguardante altra persona e ottenuti da mezzi nella disponibilità di questa non rientra nella fattispecie di controllo difensivo illegittimo ai sensi dell'art.4 Statuto dei Lavoratori, e che la disciplina sulla protezione dei dati non si applica in via generale quando i dati vengono raccolti e gestiti nell'ambito di un processo, dovendo prevalere le regole del codice di rito. Spese giudiziali a carico del ricorrente: €4.500 compensi, €200 esborsi, spese generali 15% e accessori di legge; eventuale raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Linee Guida del Garante Privacy 01.03.2007

    Richiamate dal ricorrente (art. 5.2 lett. b) ma la Corte ha ritenuto che le regole richiamate si applicano primariamente alle ipotesi di controllo effettuato direttamente dal datore di lavoro (monitoraggio di posta aziendale, computer, telefono) e non all'acquisizione di atti di procedimento penale da parte della società né risultano applicabili in modo automatico senza contestualizzare i fatti

  • Costituzione Italiana - art. 15

    Il diritto alla riservatezza è rilevante ma non assoluto; la Corte ha ritenuto necessario bilanciarlo con il diritto della società alla difesa e con le regole processuali che disciplinano l'uso di elementi probatori in sede giudiziaria

  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

    art. 6, art. 13, richiamati anche art. 4 (n.11) e artt. 20, 21

    Il ricorrente invocava varie norme del GDPR ma la Corte ha osservato che la disciplina sulla protezione dei dati non si applica in via generale quando i dati sono raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in tale ambito prevalgono le regole del codice di rito e le esigenze di composizione delle opposte posizioni

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) - art. 4, comma 3

    L'art. 4 è volto a disciplinare i controlli a distanza mediante impianti audiovisivi e strumenti analoghi per il controllo dell'attività lavorativa; la Corte ha ritenuto che non ricorresse tale fattispecie dato che qui si trattava di acquisizione di elementi da un procedimento penale riguardante altra persona, estranea ai controlli ex art. 4

  • Cassazione, sentenza n. 1352/2024

    Richiamata per i requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve esporre chiaramente le pretese, i fatti, le ragioni di diritto e le difese spiegate nelle fasi precedenti, altrimenti è inammissibile

  • Cassazione, sentenza n. 20882/2023

    Precedente della Corte che ha escluso l'ipotesi di controllo difensivo illegittimo ex art. 4 Statuto quando le informazioni provengono da un procedimento penale relativo a terzi e sono ottenute da mezzi alla loro disponibilità

  • Cassazione, sentenza n. 9314/2023

    Precedente che afferma che l'utilizzo di dati personali nell'ambito di un processo non costituisce di per sé violazione della disciplina sulla protezione dei dati, poiché nelle vicende processuali trovano applicazione le specifiche regole del codice di rito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: descrivere chiaramente pretese, fatti, dati specifici, soggetti coinvolti e rilevanza delle circostanze; l'assenza di tali elementi può determinare l'inammissibilità
  • L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori disciplina i controlli diretti del datore di lavoro mediante impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza dell'attività lavorativa; non si applica automaticamente alle acquisizioni difensive di documenti o atti provenienti da procedimenti penali relativi a terzi
  • La disciplina della protezione dei dati (GDPR e Linee Guida) non opera in modo esclusivo o incondizionato quando i dati sono raccolti o utilizzati nell'ambito di un processo: le regole del codice di rito e le esigenze di garanzia del contraddittorio possono prevalere nella gestione probatoria
  • Per contestare l'uso di dati nella procedura disciplinare è necessario indicare con precisione quali dati sono stati acquisiti, da chi, con quali modalità, perché risultano rilevanti per il procedimento e in che modo la loro acquisizione avrebbe violato norme specifiche
  • Il diritto alla riservatezza del lavoratore deve essere bilanciato con il diritto della società alla difesa e all'iniziativa economica; l'equilibrio va valutato concretamente alla luce delle modalità di acquisizione e dell'ambito processuale

Testo integrale

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