Cassazione Civile, Ordinanza n. 20302/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Un utente aveva convenuto in giudizio la società distributrice di energia elettrica chiedendo l’accertamento negativo di un credito di Euro 4.065,81, relativo a corrispettivi per consumi che la controparte assumeva essere stati calcolati su consumi presunti, poi seguiti da lettura effettiva del contatore dopo la sostituzione del misuratore. In appello l’utente aveva contestato, tra l’altro, il presunto malfunzionamento del contatore, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio e la nullità di una testimonianza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 244 e 156, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’eccezione di nullità della testimonianza era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che l’erronea o incompleta indicazione del teste avrebbe leso difesa e contraddittorio; 2) motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato anche fatture unilateralmente predisposte dal fornitore e, quindi, non idonee a provare il quantum se non tramite elementi presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto mancante il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una ricostruzione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, omettendo la causa petendi della domanda dell’utente, la domanda riconvenzionale che sembrava proposta dalla convenuta e il dispositivo della sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato, solo incidentalmente, che il primo motivo difettava di specificità quanto alla tempestività dell’eccezione di nullità della testimonianza e che il secondo motivo era comunque diretto a contestare una valutazione di merito della prova, insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla nullità della testimonianza, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della prova testimoniale; la Corte non entra nel merito della questione per l’inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio di violazione di legge richiamata nel primo motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare il vizio motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo interpreta come requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, che deve consentire una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la necessità di specificare dove e quando sia stata sollevata l’eccezione di nullità della testimonianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente l’oggetto della lite e la portata delle censure, senza ricorrere ad atti o fonti esterne e senza integrare la narrazione con la sentenza impugnata.
- L’omissione della causa petendi, delle difese rilevanti delle parti, dell’andamento del giudizio di merito o del contenuto essenziale della sentenza di primo grado integra violazione del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La deduzione di nullità di atti processuali o prove richiede specificità anche quanto alla tempestiva proposizione dell’eccezione nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di legittimità una censura che investe la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile o comunque respinto, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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