Cassazione Penale, Sentenza n. 27165/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge relativamente all'art. 18-bis, comma 2, della l. n. 69/2005, sostenendo che la Corte di appello ha adottato un'interpretazione eccessivamente restrittiva: avrebbe ritenuto che il requisito della "residenza o dimora legittima, effettiva e in via continuativa da almeno cinque anni" debba essere calcolato in via continuativa e in tutto successivo alla commissione del reato. Andruta ha affermato di avere legami con l'Italia da oltre sei anni ma non ha visto riconosciuto il radicamento; ha chiesto, in via subordinata, il rinvio alle Sezioni Unite o un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificare la conformità dell'art. 18-bis al diritto UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine minimo quinquennale previsto dall'art. 18-bis sia compatibile con la Decisione quadro 2002/584/GAI e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, e che gli Stati membri possano limitare le ipotesi di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo nel rispetto dei diritti fondamentali. Sul punto probatorio, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito prove concrete e specifiche dei "legami" con l'Italia negli ultimi cinque anni (familiari, lavorativi, economici, residenza amministrativa, ecc.), e che una parte del quinquennio rilevante era caratterizzata da detenzione in Romania, elemento che indica una presenza discontinuativa sul territorio italiano. Per tali ragioni la censura difensiva, pur rilevante in astratto, non era decisiva nei fatti. Non sussistono motivi per investire le Sezioni Unite nè per porre quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza ordina inoltre gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005
La Corte conferma la validità del requisito della "residenza o dimora legittima, effettiva e in via continuativa da almeno cinque anni" quale condizione per chiedere l'esecuzione della pena in Italia; il requisito deve essere valutato con i criteri indicati dal successivo comma 2-bis e l'onere probatorio grava sul richiedente il diniego della consegna.
art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005 (criteri dimostrativi)
comma 2-bis dell'art. 18-bis
Il legislatore ha elencato indicatori oggettivi e verificabili che la Corte di merito deve accertare per valutare il radicamento (es. elementi familiari, lavorativi, sociali, amministrativi), limitando la discrezionalità e imponendo un accertamento completo e documentato.
Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)
Decisione quadro n. 2002/584/GAI, art. 4 richiamato
La Corte osserva che la Decisione quadro lascia agli Stati membri un margine di scelta nell'individuare le situazioni nelle quali l'esecuzione può essere rifiutata; il requisito nazionale quinquennale è compatibile con la Decisione quadro purchò siano rispettati i diritti fondamentali.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
C-700/21 (sentenza 6 giugno 2023, O. G.), C-123/08 (Grande Sezione, Wolzenburg, 6 ottobre 2009)
La Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza CJEU secondo cui gli Stati membri possono agevolare la consegna nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e che la valutazione dell'integrazione del ricercato non deve eccedere quanto necessario; i limiti imposti sono i diritti fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali.
art. 42, comma 2, l. n. 354 del 1975 (richiamata dal ricorrente)
Citata dal ricorrente per sostenere che i trasferimenti debbano avvenire in luoghi vicini alla dimora o alla famiglia; la Corte non l'ha ritenuta dirimente rispetto alla questione relativa al quinquennio di radicamento ai fini del rifiuto della consegna.
art. 6 Trattato sull'Unione europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Costituiscono il limite all'azione degli Stati membri nell'attuazione della Decisione quadro: qualsiasi restrizione nazionale deve rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti da tali fonti.
Norma utilizzata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 22, comma 5 (adempimenti di cancelleria)
Rinvio formale agli adempimenti amministrativi e notificativi a carico della cancelleria conseguenti alla decisione adottata.
Massime di principio
- Il requisito della "residenza o dimora legittima, effettiva e in via continuativa da almeno cinque anni" previsto dall'art. 18-bis va valutato concretamente mediante gli indicatori indicati dal comma 2-bis: non è sufficiente un'affermazione generica di legami con il territorio.
- L'onere della prova grava sul richiedente il diniego della consegna (cioè sulla persona che chiede di eseguire la pena in Italia): occorrono documenti e elementi specifici (iscrizione anagrafica, contratti di lavoro, rapporti familiari, titolarità di abitazione, contribuzioni fiscali, frequentazione di servizi locali, ecc.).
- I periodi di detenzione o l'assenza prolungata dallo Stato di esecuzione possono interrompere la continuità della residenza/dimora e indebolire la prova del radicamento richiesto.
- Gli Stati membri possono, nel rispetto dei diritti fondamentali, prevedere condizioni più restrittive rispetto alla Decisione quadro per facilitare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei; tale scelta è compatibile con il diritto UE se proporzionata.
- La mera contestazione interpretativa (es. se il quinquennio debba decorrere dopo il reato) non è automatica causa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alle Sezioni Unite: ciò può essere valutato solo se la questione è realmente rilevante e non risolvibile con l'accertamento dei fatti e delle prove nel singolo caso.
- Per massimizzare le probabilità di successo in casi analoghi, il difensore deve documentare in modo puntuale e cronologico i legami con l'Italia negli ultimi cinque anni, evidenziando continuità e integrazione sociale, e contrastare fatti oggettivi di presenza discontinua (es. periodi di detenzione all'estero).
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