Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23418/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui la società fornitrice chiedeva il pagamento del corrispettivo di una fornitura di marmo lavorato, accessori, trasporto e interessi ex d.lgs. n. 231/2002 nei confronti di una persona residente in Svizzera. Nel ricorso monitorio la creditrice chiedeva anche la riduzione del termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c., richiamando la rilevanza dell'importo, la contestazione ritenuta infondata, il tempo trascorso e la necessità di eventuali azioni esecutive all'estero. Il decreto ingiuntivo fu emesso con termine di quaranta giorni per opporsi. L'intimata propose opposizione sostenendo, da un lato, di non avere alcun rapporto contrattuale con la società ingiungente e di avere trattato con altra società francese; dall'altro, eccepì il difetto di giurisdizione italiana e, in subordine, la nullità del decreto per mancata motivazione della riduzione del termine, poiché per un soggetto residente in Stato extra UE il termine ordinario sarebbe stato di sessanta giorni salvo decreto motivato di abbreviazione. Il Tribunale dichiarò tardiva l'opposizione e al contempo nullò d'ufficio il decreto per difetto di motivazione sulla riduzione. La Corte d'appello, invece, riformò, ritenendo tempestiva e valida la riduzione del termine per relationem alle ragioni contenute nel ricorso monitorio. In cassazione la ricorrente dedusse violazione dell'art. 641, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la riduzione del termine non era stata validamente motivata e che il decreto prestampato con termine di quaranta giorni aveva ingenerato un legittimo affidamento sull'applicazione del termine ordinario di sessanta giorni per l'ingiunto residente all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento monitorio, il termine per opporsi per l'ingiunto residente in Stato extra UE è di sessanta giorni, ma può essere ridotto per giusti motivi; tale riduzione non richiede formule sacramentali e l'obbligo di motivazione può essere assolto anche implicitamente o per relationem, mediante il rinvio alle ragioni specificamente esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo. Poiché nel caso concreto il ricorso monitorio conteneva espressamente e in modo articolato la richiesta di abbreviazione dei termini, e il decreto ingiuntivo notificato riportava il termine di quaranta giorni, la Corte ha ritenuto che ricorso e decreto dovessero essere letti unitariamente e che il termine abbreviato fosse validamente concesso. Ha escluso anche un affidamento incolpevole dell'opponente. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo per l'intimato residente in Stato extra UE è di regola di sessanta giorni, ma può essere ridotto o aumentato per giusti motivi; la riduzione deve essere sorretta da motivazione, anche implicita o per relationem, purché i motivi siano specificamente dedotti nel ricorso monitorio.

  • art. 24 Cost.

    La doglianza difensiva viene respinta perché, nella lettura congiunta di ricorso e decreto, non risulta compromesso il diritto di difesa dell'ingiunto.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato come presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo, la cui motivazione può essere soddisfatta per relationem alle ragioni del ricorso.

  • art. 643 c.p.c.

    Ricorso e decreto, notificati insieme all'ingiunto, fanno corpo unico e devono essere letti in modo complessivo, non atomistico.

  • art. 647 c.p.c.

    In mancanza di opposizione tempestiva, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e il vizio dedotto non può più essere fatto valere tardivamente.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Citato quale base della domanda di interessi maturati sulle somme richieste per la fornitura.

Massime di principio

  • Nel procedimento monitorio, quando il debitore ingiunto risiede in uno Stato extra UE, il termine ordinario per proporre opposizione è di sessanta giorni, ma il giudice può ridurlo o aumentarlo solo in presenza di giusti motivi specificamente rappresentati dal creditore nel ricorso.
  • L'obbligo di motivazione del decreto che concede un termine di opposizione diverso da quello ordinario può essere assolto anche implicitamente o per relationem, mediante rinvio alle ragioni esposte nel ricorso monitorio, senza necessità di formule sacramentali.
  • Ricorso per decreto ingiuntivo e decreto emesso in base ad esso vanno letti congiuntamente: la motivazione del provvedimento può risultare dall'integrazione tra i due atti notificati all'ingiunto.
  • La riduzione del termine di opposizione, incidendo sul diritto di difesa del debitore, è valida solo se l'interessato possa percepire, dagli atti notificati, le ragioni concrete che giustificano la deroga al termine ordinario.
  • Se l'opposizione non è proposta nel termine risultante dal decreto monitorio validamente emesso, il decreto diviene definitivo ed esecutivo, precludendo il sindacato tardivo sulla sua validità.
  • La mera utilizzazione di un modulo prestampato non determina di per sé la nullità del decreto ingiuntivo, se dal complesso degli atti emerge che il giudice ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini formulata nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.