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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02768/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2010, con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla ritenuta indebita percezione di contributi all'imprenditoria giovanile ex L. n. 488/1992. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello della società, confermando il recupero, salvo quanto già annullato in primo grado per l'anno 2007. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello relativi all'avviso per l'anno 2010, sostenendo che la CTR non aveva esaminato le doglianze sulla pretesa non inerenza di alcuni costi e sulla conseguente indeducibilità ai fini IRES e IRAP e indetraibilità IVA; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR aveva ignorato una sentenza della Corte dei conti, prodotta in appello, che avrebbe accertato l'effettiva esecuzione dei lavori asseritamente fittizi, elemento decisivo per escludere il presupposto della ripresa a tassazione per gli anni 2004-2006. L'Agenzia resisteva e proponeva anche ricorso incidentale, lamentando a sua volta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello incidentale relativo all'annullamento disposto per l'anno 2007. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale perché tardivo, dichiarando che il giudice di merito aveva effettivamente omesso di esaminare sia i motivi d'appello sull'anno 2010, autonomi rispetto alle riprese per gli anni precedenti, sia il fatto storico dell'avvenuta esecuzione dei lavori emerso dalla sentenza contabile. Il rinvio è stato disposto alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché riesamini i motivi pretermessi e il fatto decisivo non considerato, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi investiti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà esaminare i motivi di appello non scrutinati relativi all'avviso per l'anno 2010 e il fatto storico decisivo, accertato dalla Corte dei conti, dell'effettiva esecuzione dei lavori, valutandolo autonomamente nel merito. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sui motivi di appello integra un vizio denunciabile in cassazione; il giudice di merito deve esaminare specificamente tutte le domande e le censure ritualmente devolute, senza poterne omettere alcune né considerarle implicitamente decise quando abbiano oggetto autonomo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento camerale di legittimità la decisione può essere adottata in senso diverso rispetto alla proposta del relatore, se il collegio ritiene diversamente.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale deve essere proposto nel termine di quaranta giorni decorrente dalla prima notificazione del ricorso principale; la notifica tardiva lo rende inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non si pronunci su uno specifico motivo di impugnazione avente autonomia logico-giuridica, e non può essere escluso sulla base di un generico richiamo al rigetto complessivo dell'appello.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., rileva l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare il mancato esame del singolo documento, se il vero fatto decisivo è quello da esso desumibile.
  • Quando una nuova risultanza probatoria introduca un fatto storico autonomo e potenzialmente decisivo, il giudice di merito deve valutarlo espressamente e non può limitarsi a recepire le risultanze già formate nel primo grado.
  • Il ricorso incidentale notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla prima notifica del ricorso principale è inammissibile.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione, riesaminando i punti specificamente indicati e lasciando impregiudicata la valutazione di merito nei limiti fissati dalla sentenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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