Cassazione Civile, Sentenza n. 31452/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vodafone (e, incidentalmente, Comdata) hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riconosciuto la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e Vodafone ritenendo illegittima/inefficace la presunta successione di Comdata nei rapporti di lavoro in occasione della cessione (8.11.2007) di rami d'azienda relativi a servizi di back office. Le ricorrenti lamentavano errata applicazione/interpretazione dell'art. 2112 c.c. (e del relativo quadro comunitario), sostenendo che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale e di preesistenza, che il personale possedesse know‑how specifico e che fosse irrilevante la mancata cessione di alcuni programmi/software o contratti (locazione), nonché chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su questioni interpretative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Vodafone sia il ricorso incidentale di Comdata. Il rigetto si fonda sul principio che l'accertamento dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 2112 (in particolare l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo) è di competenza del giudice del merito e sfugge al sindacato di legittimità se la motivazione è sufficiente e non contraddittoria. La Corte ha richiamato la consistente giurisprudenza nazionale e comunitaria che richiede una valutazione globale e non atomistica degli elementi (personale, mezzi, organizzazione, sistemi informatici, clientela, ecc.) e ha ritenuto non necessario alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché la questione è già ben definita dalla giurisprudenza comunitaria e richiede valutazioni di fatto. Condanna alle spese di lite e altre statuizioni procedurali previste nella sentenza.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
la cessazione o successione nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di ramo d'azienda; richiede l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto
La Corte conferma che per l'operatività dell'art. 2112 è necessario che il ramo ceduto costituisca un'entità organizzata dotata di autonomia funzionale e preesistente alla cessione; la verifica è fattuale e rimessa al giudice del merito
Direttiva 2001/23/CE
definizione di trasferimento come "entità economica che conserva la propria identità" costituita da "complesso di mezzi organizzati"
La CGUE richiede valutazione globale degli elementi indicativi dell'entità economica; la Corte italiana la applica confermando che la preesistenza e autonomia funzionale devono essere concretamente accertate
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
modifica dell'art. 2112 e richiamo all'autonomia funzionale del ramo
La modifica normativa non ha mutato il principio che l'autonomia funzionale e la preesistenza sono elementi essenziali per l'applicazione della disciplina sulla successione nei rapporti di lavoro
art. 267 TFUE
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte ha ritenuto il rinvio non necessario perché la questione non presenta dubbio di interpretazione comunitaria essenziale: esiste consolidata giurisprudenza della CGUE sul tema
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
procedura della Corte di Cassazione per decisioni sui ricorsi proposti per trattazione in udienza pubblica: decisione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta
Procedura seguita nel procedimento di cassazione: nessuna richiesta di discussione orale è stata formulata
Massime di principio
- La valutazione se si sia verificato un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è principalmente una valutazione di fatto: spetta al giudice del merito accertare l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, non alla Corte di legittimità salvo vizi di motivazione evidenti.
- L'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto si accertano con una valutazione globale di più elementi (personale, organizzazione, mezzi, sistemi informatici, clientela, contratti, ecc.): nessun elemento è decisivo da solo, ma la loro combinazione può rivelare l'esistenza o meno dell'entità economica trasferita.
- La mancata cessione di elementi materiali o immateriali (es. software, locazioni) può costituire indizio rilevante di mancanza di autonomia del ramo, ma va valutata insieme agli altri elementi concreti.
- Le parti non possono validamente 'creare' ex novo un ramo autonomo solo attraverso la negoziazione: l'identificazione del ramo da parte delle parti ha carattere accertativo e non costitutivo rispetto ai presupposti della disciplina di tutela dei lavoratori.
- Le questioni interpretative di diritto dell'Unione inerenti il trasferimento d'azienda non richiedono sempre il rinvio pregiudiziale alla CGUE: è necessario solo quando la questione non sia già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o quando il giudice ritenga la pronuncia essenziale e non 'acte clair'.
- In casi di esternalizzazione/outsourcing dei servizi, particolare attenzione va posta all'insieme degli elementi organizzativi e al ruolo effettivo del personale trasferito per stabilire se si tratti di un vero ramo d'azienda o di mera esternalizzazione del personale.
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