Cassazione Civile, Ordinanza n. 14014/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa elettrica)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta dal proprietario di alcuni terreni, asseritamente a vocazione edificatoria ma poi considerati nel merito come fondo agricolo, per ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennità e di risarcimento del danno conseguenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto su parte del proprio fondo, a seguito della realizzazione di una linea ad alta tensione con tralicci e basamenti. In primo grado la domanda fu accolta in larga misura; in appello l’importo venne ridotto e fu comunque affermata la costituzione della servitù. Dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio quantificò nuovamente l’importo dovuto, riconoscendo anche rivalutazione monetaria e interessi legali. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato la liquidazione della componente indennitaria per diminuzione di valore del fondo, sostenendo che tale voce poteva essere riconosciuta solo se provato l’attuale deprezzamento causato dalla servitù; con il secondo ha censurato il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi, sostenendo che l’indennità per servitù di elettrodotto è un debito di valuta e che il maggior danno da ritardo non era stato allegato e provato; con il terzo ha dedotto l’erroneità del calcolo di rivalutazione e interessi rispetto a un pagamento parziale già eseguito, lamentando che il giudice di rinvio non avesse correttamente scomposto il calcolo tra i diversi periodi e non avesse verificato l’effetto estintivo dell’acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla diminuzione di valore del fondo e osservando che il giudice di rinvio aveva considerato le caratteristiche concrete del bene e l’incidenza dell’impianto, senza limitarsi a una liquidazione automatica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’indennità dovuta per la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto integra un credito pecuniario non automaticamente rivalutabile; la rivalutazione può essere riconosciuta solo come voce di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., se allegato e provato. Di conseguenza ha ritenuto erroneo il riconoscimento della rivalutazione in assenza di prova del maggior danno. Il terzo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 123 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
"al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità"; "tenendo conto della diminuzione di valore"; "al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea"
La norma disciplina distinti indennizzi per la servitù di elettrodotto: diminuzione di valore del fondo, area di transito, area occupata da installazioni fisse e danni ulteriori da costruzione o esercizio; la componente della diminuzione di valore non opera automaticamente ma richiede accertamento concreto del deprezzamento.
art. 119 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
È richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione della servitù di elettrodotto con sentenza costitutiva, ma la Corte decide la censura principalmente in relazione alla qualificazione del credito e alla disciplina della rivalutazione.
È richiamato come norma sulla servitù coattiva; la Corte resta ferma sulla qualificazione dell’indennità dovuta per la servitù di elettrodotto.
È richiamato insieme alle norme sugli interessi; la Corte esclude la rivalutazione automatica dell’indennità e richiama il regime del maggior danno.
La rivalutazione monetaria dell’indennità può essere riconosciuta solo come prova del maggior danno da ritardo, nei limiti in cui sia allegato e dimostrato dal creditore.
La prova del maggior danno da svalutazione grava sul creditore che lo invoca.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori di merito sul primo motivo ma accoglie la censura sulla rivalutazione per difetto di allegazione e prova del maggior danno.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cassazione precedente avesse travolto le statuizioni accessorie; la Corte precisa che il giudizio di rinvio è vincolato alla sentenza di cassazione e non può rimettere in discussione il principio di diritto enunciato.
È evocato nel terzo motivo in relazione all’adempimento e al calcolo degli accessori, ma il motivo resta assorbito.
È evocato nel terzo motivo, assorbito.
È evocato nel terzo motivo, assorbito.
È evocato nel terzo motivo, assorbito; la Corte richiama comunque il comma 2 per negare la rivalutazione automatica.
È evocato nel terzo motivo, assorbito.
art. 132, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
È evocato nel terzo motivo per vizio motivazionale; il motivo resta assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso; la Corte rigetta il primo motivo come sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito e accoglie il secondo per violazione della disciplina sull’indennità e sugli accessori.
Massime di principio
- La indennità per la costituzione di una servitù di elettrodotto va determinata distinguendo le diverse voci di pregiudizio previste dalla legge: diminuzione di valore del fondo, area destinata al transito delle condutture e area sottratta da installazioni fisse, con possibile cumulo delle componenti se accertate in concreto.
- La componente indennitaria relativa alla diminuzione di valore del fondo non può essere liquidata in modo automatico: il giudice deve accertare l’attualità del deprezzamento e la sua effettiva incidenza causale sulla specifica situazione del bene.
- La valutazione del deprezzamento del fondo deve essere compiuta con metodo sintetico-comparativo, indicando gli elementi oggettivi e i parametri di raffronto utilizzati, così da rendere controllabile la stima.
- L’indennità dovuta per la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto integra un credito pecuniario e non comporta, di regola, rivalutazione monetaria automatica; la svalutazione può rilevare solo come maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., da allegare e provare.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riqualificare il rapporto o riesaminare questioni precluse dalla precedente decisione di legittimità.
- Il pagamento parziale dell’obbligazione può incidere sul calcolo di sorte capitale, interessi e accessori solo se il giudice verifica in concreto l’effetto estintivo dell’acconto e il corretto riparto temporale delle somme dovute.
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