Cassazione Penale, Ordinanza n. 05580/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse di quattro imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Tutti hanno censurato l'affermazione di responsabilità per il reato di furto, nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in prevalenza sulle aggravanti contestate e il diniego del minimo della pena. Uno dei ricorrenti ha inoltre contestato la propria responsabilità anche per ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e lesioni aggravate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione corretta, e che pertanto non fossero deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le censure erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di appello con argomentazioni giuridicamente corrette. Ha inoltre richiamato la presenza agli atti della querela sporta dalla persona offesa in data 24 giugno 2020. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato per il quale era stata affermata la responsabilità e che i ricorrenti tentavano di contestare in cassazione
invocato quale circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, richiesta in prevalenza sulle aggravanti contestate
richiamati solo per uno dei ricorrenti, che ne contestava l'affermazione di responsabilità
base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già affrontate e disattese dai giudici di appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o della prova quando la sentenza impugnata abbia già esaminato compiutamente i profili dedotti e li abbia respinti con argomentazioni adeguate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La deduzione del mancato riconoscimento di un'attenuante o del trattamento sanzionatorio minimo non è di per sé ammissibile in cassazione se implica soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
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