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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10021/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di un centro commerciale, stipulato in più fasi tra le stesse parti. La società appaltatrice, in amministrazione straordinaria, chiedeva il pagamento di un corrispettivo che assumeva ancora dovuto per il primo contratto di appalto del 31 luglio 1991. Il lodo rituale, pronunciato secondo equità, aveva rigettato la domanda ritenendo che il relativo corrispettivo fosse già stato integralmente pagato, anche sulla base di una relazione contabile prodotta in giudizio. La società appaltatrice impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo la nullità per mancata esposizione dei motivi e, in sostanza, un travisamento documentale: sosteneva che gli arbitri avessero attribuito alla relazione contabile e alla fattura n. 4 un significato errato, confondendo il primo contratto con un successivo contratto di appalto e facendo così apparire pagato un credito che, secondo la ricorrente, non era stato saldato. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione; in cassazione la società appaltatrice denunciava la nullità della sentenza di appello per totale carenza di motivazione ex artt. 360, n. 4, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di spiegare perché non ricorresse l'errore denunciato nel lodo e si fosse limitato a rilevare che la parte aveva compreso la decisione arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che la Corte d'appello aveva reso una motivazione sufficiente, sia pure sintetica, perché aveva spiegato che il motivo di impugnazione del lodo era infondato in quanto la ratio decidendi arbitrale era comprensibile e non affetta da mancanza assoluta di motivazione o da motivazione apparente. La Cassazione ha ribadito che il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità è solo quello che integra un'anomalia costituzionalmente rilevante, non potendo essere dedotte mere insufficienze argomentative o richieste di riesame del merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel giudizio di impugnazione del lodo, non è consentito contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dagli arbitri, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o incomprensibile, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    può fondare il ricorso per cassazione quando la sentenza sia nulla per mancanza della motivazione o altra anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la violazione rileva solo se la motivazione sia inesistente o meramente apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la decisione giurisdizionale deve essere motivata; il controllo di legittimità riguarda il solo 'minimo costituzionale' della motivazione

  • art. 823, n. 5, c.p.c.

    il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, anche quando sia pronunciato secondo equità

  • art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il lodo è impugnabile per nullità se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è tale da non consentire di comprendere la ratio della decisione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riportare in modo autosufficiente i passaggi essenziali della vicenda e delle censure dedotte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, il controllo del giudice di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito o delle prove, ma riguarda solo la verifica della legittimità formale della decisione arbitrale.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza o il lodo presentino una motivazione assente, meramente apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non rilevano la semplice sinteticità o l'insufficienza dell'argomentazione.
  • L'obbligo degli arbitri di esporre sommariamente i motivi della decisione è violato solo se la motivazione non consente di comprendere l'iter logico della decisione e la sua ratio, non quando la parte sia in grado di ricostruirla e contestarla nel merito.
  • La censura che, sotto la veste del difetto di motivazione, miri in realtà a contestare l'apprezzamento dei documenti e l'accertamento in fatto compiuti dagli arbitri è inammissibile nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità.
  • Una motivazione per relationem può essere idonea, purché consenta di ricostruire con chiarezza il percorso logico della decisione e di escludere l'incomprensibilità della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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