Cassazione Civile, Ordinanza n. 33725/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES, maggiorazione IRES ex d.l. n. 138/2011, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2012, fondato sulla presunta non operatività della società ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994, perché non era stato superato il test di operatività. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che essa avesse posto in essere quanto nella propria sfera decisionale per svolgere l'attività e che gli impedimenti amministrativi potessero integrare una impossibilità in senso elastico, non dipendente da una scelta consapevole dell'imprenditore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le ragioni addotte dalla società non erano oggettive, straordinarie e sopravvenute, ma meri impedimenti burocratici già esistenti e conosciuti al momento dell'acquisto del terreno. In particolare, la ricorrente contestava che tali circostanze potessero escludere la presunzione di società di comodo e ribaltare l'onere della prova. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile quanto a IRES e IRAP perché diretto a sollecitare un riesame del merito su un accertamento in fatto già compiuto dal giudice di appello, e manifestamente infondato quanto all'IVA perché la presunzione di non operatività posta a base dell'avviso è incompatibile con il diritto unionale e deve essere disapplicata.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Corte ha affermato che, per IRES e IRAP, la censura non colpiva una violazione di legge ma un accertamento in fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione nella forma prospettata. Quanto all'IVA, ha ritenuto illegittima la presunzione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 nella parte in cui esclude la detrazione dell'IVA a monte per le società considerate non operative, poiché contrastante con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Feudi di San Gregorio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società e ha condannato la ricorrente alle spese processuali, oltre alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. per la definizione accelerata del giudizio.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
La presunzione di non operatività non può essere utilizzata, per l'IVA, per negare il diritto alla detrazione dell'imposta a monte; la norma va disapplicata se in contrasto con il diritto unionale. Per IRES e IRAP, il giudizio di merito ha valutato in fatto la sussistenza di impedimenti amministrativi idonei a escludere la non operatività.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta infondata perché, nel caso concreto, la doglianza mirava sostanzialmente a un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma per la parte relativa a IRES e IRAP è stata considerata inammissibile perché in realtà diretta a contestare l'accertamento fattuale.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata collegata alla definizione accelerata del giudizio, liquidando un importo ulteriore a carico della parte soccombente.
È stato disposto anche un ulteriore importo da versarsi alla Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina richiamata dalla Corte per il procedimento accelerato.
La mancata adesione alla proposta del consigliere, poi confermata dalla decisione collegiale, è stata valorizzata come indice di abuso del processo ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
Non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi effettui operazioni imponibili nel periodo d'imposta anche se di valore inferiore alla soglia prevista dalla normativa nazionale sulle società di comodo.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo fatto che le operazioni a valle siano considerate insufficienti.
Massime di principio
- In cassazione, una censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- In materia di società di comodo, gli impedimenti amministrativi o burocratici possono essere apprezzati dal giudice di merito come ostativi allo svolgimento dell'attività, ma la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da un accertamento in fatto non specificamente attaccato.
- La disciplina nazionale sulla presunzione di non operatività non può essere applicata all'IVA in modo da negare automaticamente la detrazione dell'imposta a monte, poiché una simile regola contrasta con i principi di neutralità e proporzionalità del sistema comune IVA.
- Le misure nazionali di contrasto ad abusi ed evasione non possono eccedere quanto necessario e non possono compromettere il principio di neutralità dell'IVA.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla proposta poi confermata dalla decisione collegiale può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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