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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01861/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata in appello è rimasta ferma; la decisione di legittimità non ha inciso sul merito della responsabilità, ma ha confermato l'esito sfavorevole per l'imputato per effetto dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma la censura era esposta in modo generico: si limitava a riprodurre doglianze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale né indicare specifiche ragioni di diritto e dati fattuali. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla ritenuta eccessiva severità della pena e alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; anche tale motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni del giudice di merito, giudicate corrette e non illogiche.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • È inammissibile il ricorso che contesti l'affermazione di responsabilità senza indicare concreti errori di diritto o specifici travisamenti del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e adeguata.
  • Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere corredate da argomentazioni puntuali e non possono limitarsi a formule generiche su attenuanti, severità della pena o sostituzione della sanzione, se la motivazione del giudice di merito risulta congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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