Sentenza del 08/07/2015 n. 14209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi versamenti IVA. La società aveva versato la prima rata, ma non aveva effettuato tempestivamente e integralmente i versamenti successivi. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale condono, a differenza delle altre forme di definizione previste dalla legge n. 289/2002, non determina una riliquidazione o novazione dell'imposta, ma si limita a evitare l'applicazione delle sanzioni; pertanto, il beneficio è subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'equiparazione operata dalla CTR tra l'art. 9-bis e le altre forme di condono. Ha stabilito che, per il condono clemenziale previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento rateale produce effetti definitori solo se tutte le rate sono pagate integralmente e tempestivamente. Il solo pagamento della prima rata non è sufficiente. La sentenza della CTR è stata cassata, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e la Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro il diniego di condono. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale.
La norma riguarda la definizione di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate e non modifica o riliquida il debito tributario originario. Il beneficio consiste essenzialmente nella disapplicazione delle sanzioni ed è subordinato all'integrale pagamento di quanto dovuto.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste disposizioni disciplinano diverse forme di condono premiale, caratterizzate da una definizione straordinaria dell'accertamento o dell'imposta. Secondo la Corte, i principi applicabili a tali fattispecie, in particolare l'eventuale irrilevanza del mancato pagamento delle rate successive alla prima, non possono essere automaticamente estesi all'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Nel caso dell'art. 9-bis non è necessaria una nuova attività di liquidazione dell'imposta, poiché l'importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa. Ciò conferma che la definizione riguarda il pagamento di un debito già determinato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione della legge, ritenendolo fondato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il motivo relativo all'insufficiente motivazione è stato dichiarato assorbito, poiché l'accoglimento del primo motivo e l'accertamento dell'omesso pagamento delle rate successive rendevano superfluo ogni ulteriore esame.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito, rigettando il ricorso della contribuente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata riguarda soltanto omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate, il beneficio può essere subordinato all'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto.
- Il pagamento della prima rata non è necessariamente sufficiente a perfezionare il condono: occorre verificare la specifica disciplina normativa applicabile.
- I principi previsti per una diversa forma di condono non possono essere estesi automaticamente a un'altra fattispecie, soprattutto quando una comporta una definizione o riliquidazione dell'imposta e l'altra si limita a escludere sanzioni.
- In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, l'amministrazione può legittimamente negare il beneficio e applicare le conseguenze previste per l'inadempimento, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Quando l'inadempimento del contribuente è incontestato e la questione è esclusivamente giuridica, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
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