Cassazione Penale, Sentenza n. 4738/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 56, 624 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta come furto consumato anziché come furto tentato. La difesa ha argomentato che l'imputato è stato sottoposto a vigilanza del personale e non ha mai conseguìto autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 52117/2014 sul caso di furto in supermercato sorvegliato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. I giudici hanno ritenuto che, nella ricostruzione condivisa, il ricorrente era uscito verso l'uscita quando è scattato l'allarme che lo ha costretto a rientrare; al momento del rientro l'imputato ha estratto dalla tasca il portafogli, oggetto di furto, per cui non è stata dimostrata una vigilanza continua e immanente tale da impedire l'impossessamento. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il tentativo è configurabile quando l'agente non consegue l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene; la Corte ha ricordato che l'impossessamento incompleto ostacola la consumazione.
Per la consumazione del furto è necessario il conseguimento della signoria del bene, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità; nella fattispecie i giudici di merito hanno ritenuto tale disponibilità conseguita.
Sez. Un. n. 52117/2014 (Prevete)
S.U. n. 52117 del 17/04/2014, Prevete, Rv. 261186
Il principio richiamato stabilisce che il monitoraggio e l'intervento immediato del personale di vigilanza o degli apparati antitaccheggio impediscono la consumazione e lasciano il fatto nello stadio del tentativo; la Corte ha applicato il criterio distinguendo i casi in cui la vigilanza sia effettivamente continua e l'intervento in continenti da quello concreto, ritenendo qui che tale condizione non ricorresse.
art. 616 c.p.p. (onere in caso di ricorso inammissibile)
Consente di imporre al ricorrente il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso la cui inammissibilità sia dichiarata; qui la Corte ha fissato l'importo in euro tremila.
Massime di principio
- La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dalla effettiva, autonoma e temporanea disponibilità del bene da parte dell'agente: se il bene resta sotto la vigilanza del soggetto passivo e l'intervento è immediato, si è in presenza di tentativo.
- La mera attivazione dell'allarme antitaccheggio non basta automaticamente a qualificare il fatto come tentativo: conta se l'azione di vigilanza è stata continua e se ha impedito l'impossessamento effettivo.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione di fatto dei giudici di merito; motivi che non affrontano i fatti accertati risultano spesso inammissibili o manifestamente infondati.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; ciò va considerato nella valutazione strategica di proporre ricorso in Cassazione.
- Le pronunce delle Sezioni Unite forniscono principi generali vincolanti, ma la loro applicazione dipende dall'accertamento concreto della presenza o meno di vigilanza continua e dell'effettiva disponibilità del bene.
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