Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07857/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dall'erede della ricorrente e dell'accettazione del condominio controricorrente, ritenendo rituali entrambi gli atti perché univoci e sottoscritti dalle parti e dai difensori muniti di poteri. Ha quindi applicato l'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda del condominio volta ad ottenere il rilascio dell'appartamento condominiale adibito a casa del portiere, detenuto dalla convenuta prima in quanto moglie del portiere e poi, secondo il condominio, senza titolo. Il condominio sosteneva che la donna continuasse a trattenere le chiavi dell'alloggio e a mantenere aperto un varco di collegamento con un vano di sua proprietà, chiedendo anche un'indennità di occupazione. La convenuta affermava invece di utilizzare l'immobile solo per accedere al vano di sua proprietà, privo di altro accesso, deducendo che il collegamento era stato realizzato dal costruttore, proprietario originario di entrambi i locali, e chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di una servitù di passaggio ex artt. 1051 e 1052 c.c., oppure per destinazione del padre di famiglia, o in subordine per usucapione. Il Tribunale accolse la domanda del condominio e rigettò le riconvenzionali; la Corte d'appello confermò. In cassazione la parte soccombente propose quattro motivi, ma nelle more del giudizio l'erede della ricorrente intervenne dichiarando la rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo stragiudiziale; il condominio accettò la rinuncia, previa autorizzazione assembleare.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte in modo rituale, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • artt. 1051 e 1052 c.c.

    Erano invocati dalla parte ricorrente in via riconvenzionale per fondare una servitù coattiva di passaggio, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per intervenuta rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se formulata in atto univoco e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di idonei poteri, produce l'estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte.
  • Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso accettata dalla parte resistente, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non statuisce sulle spese, se non emerge una diversa regolazione nel testo della decisione.
  • La transazione stragiudiziale sopravvenuta tra le parti può determinare la definizione del giudizio di legittimità mediante rinuncia e accettazione, con cessazione della materia del contendere in sede di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.