Cassazione Civile, Ordinanza n. 02849/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da mutui fondiari concessi da un istituto di credito e poi trasferito alla società ricorrente a seguito di un’operazione di scissione. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda tardiva di ammissione del credito; l’opposizione proposta dalla cessionaria era stata a sua volta respinta dal Tribunale. Il tribunale aveva ritenuto che, al momento dell’erogazione, il valore degli immobili ipotecati fosse tale da far superare la soglia di finanziabilità dell’80% prevista dall’art. 38 TUB; aveva inoltre escluso che la presenza di una fideiussione personale potesse legittimare l’innalzamento del limite al 100%. Da ciò il tribunale aveva tratto la conseguenza della nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, giudicando inoltre tardive sia la richiesta di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario sia la domanda di ammissione chirografaria per indebito arricchimento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38 TUB, 1418 e 1424 c.c., sostenendo che l’eventuale superamento del limite di finanziabilità non integra causa di nullità del contratto; ha inoltre censurato l’inammissibilità della conversione del finanziamento e ha chiesto, in ogni caso, che il credito fosse ammesso almeno in via chirografaria, poiché le somme erano state effettivamente erogate alla massa fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 33719/2022, ha affermato che il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, non è norma imperativa posta a presidio della validità del negozio e la sua violazione non determina la nullità del contratto. Conseguentemente il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Pistoia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme a tale principio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario è un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato nell’ambito della vigilanza prudenziale, e la sua violazione non comporta nullità del contratto.
È stata esclusa la nullità del contratto di mutuo fondiario per il solo superamento del limite di finanziabilità.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario; il giudizio di legittimità ha cassato il decreto che aveva ritenuto tardiva la relativa istanza, imponendo un nuovo esame.
È la norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo nell’ambito della procedura fallimentare.
Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB non determina automaticamente la nullità del contratto, poiché tale limite non è elemento essenziale della fattispecie né norma imperativa posta a presidio della validità del negozio.
- La violazione del limite di finanziabilità, in un mutuo ormai erogato, non può essere utilizzata per travolgere il contratto e la relativa garanzia ipotecaria se ciò finirebbe per pregiudicare l’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi creditizi perseguito dalla disciplina.
- In sede di verifica del passivo fallimentare, il giudice deve conformarsi al principio di diritto secondo cui la sanzione della nullità non è conseguenza del solo superamento della soglia di finanziabilità, dovendo riesaminare la domanda di ammissione alla luce di tale criterio.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto del credito sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, la decisione è cassabile per falsa applicazione dell’art. 38 TUB e delle norme sulla nullità contrattuale.
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