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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26949/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato cui la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione relativo a un'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale, fatto commesso il 18 febbraio 2020, con contestazione e riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore con un motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che il giudice non avrebbe considerato tutti i parametri richiesti dalla norma per la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la censura sull'eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, l'obbligo motivazionale è stato considerato adeguatamente assolto mediante riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 133 c.p.

    parametro per la determinazione della pena; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile quando mira a contestare in cassazione la mera congruità della pena

  • art. 132 c.p.

    insieme all'art. 133 c.p. delimita la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena

  • art. 606 c.p.p.

    presupposto implicito del ricorso per cassazione; il motivo relativo alla pena è stato reputato non deducibile nei termini prospettati in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La doglianza che si risolva in una mera contestazione dell'entità della pena è, di regola, non consentita in sede di legittimità se non deduce un vizio effettivo di violazione dei criteri legali o un difetto radicale di motivazione.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio, un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario un esame analitico di tutti i dati astrattamente richiamabili dalla difesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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